Inidoneità psicofisica e risoluzione di rapporto di lavoro nella PA


L’accertata e permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche può essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Lo stabilisce uno schema di regolamento esaminato dal Consiglio dei ministri del 7 aprile 2011 che interviene a tutela dell’efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione. La procedura viene attivata in caso di assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto, disturbi del comportamento gravi e ripetuti, condizioni fisiche che facciano presumere la inidoneità fisica al servizio. Destinatari del regolamento sono i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle università e delle Agenzie. Al personale in regime di diritto pubblico (come magistrati, appartenenti alle forze di polizia, alla carriera diplomatica, ecc), si applica la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. L’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità spetta all’amministrazione di appartenenza del dipendente o allo stesso dipendente interessato. Il dipendente può presentare la relativa istanza in un qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova. L’amministrazione avvia la procedura nei seguenti casi: assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente al servizio.


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