Il diritto alle ferie annuali è inviolabile anche in casi di malattie protratte nel tempo


Secondo l’avvocato generale Trstenjak, il diritto dell’Unione non osta ad una limitazione dell'esercizio del diritto alle ferie annuali, ovvero alla loro liquidazione in denaro, a condizione che essa sia compatibile con la finalità ricreativa

La fissazione di un termine spetta agli Stati membri, ed è sufficiente un termine di 18 mesi, alla scadenza del quale si estinguono i diritti alle ferie annuali, ovvero alla loro liquidazione in denaro

La direttiva concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro1 riconosce a ogni lavoratore un diritto alle ferie annuali. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale diritto alle ferie annuali è inviolabile anche in casi di malattie protratte nel tempo2.

Il sig. Schulte è stato impiegato come meccanico presso la ditta KHS, ovvero presso il suo predecessore, dall’aprile 1964. In base al contratto collettivo applicabile al suo rapporto di lavoro, il suo diritto alle ferie annuali retribuite consisteva in 30 giorni lavorativi l’anno. Il 23 gennaio 2002 è stato colpito da un infarto. Dopo essersi sottoposto ad un trattamento di riabilitazione, è stato dimesso con diagnosi di inabilità al lavoro. A partire dal 1° ottobre 2003, ha percepito una pensione, di volta in volta a tempo determinato, in conseguenza della perdita totale della capacità lavorativa, nonché una pensione di invalidità, essendo gravemente invalido dal 2002. Infine, la KHS ed il sig. Schulte hanno concordato il 25 agosto 2008 la cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza 31 agosto 2008. Il 18 marzo 2009 il sig. Schulte ha chiesto dinanzi all’Arbeitsgericht Dortmund la liquidazione delle ferie relative agli anni dal 2006 al 2008, pari a 35 giorni l’anno, per un importo totale di EUR 9 162,30. L’Arbeitsgericht gli ha riconosciuto con sentenza 20 agosto 2009 la liquidazione delle ferie legali minime di 20 giorni lavorativi, nonché di 5 giorni lavorativi in quanto disabile grave per gli anni dal 2006 al 2008, per un importo totale di EUR 6 544,50 ed ha respinto il ricorso per il resto.

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