MIUR: Libri scolastici solo di carta addio
Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013 -Indicazioni operative (C.M.10 febbraio 2009, n.16)
La scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado costituisce rilevante momento di espressione dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento dei docenti e ha ormai trovato una compiuta regolamentazione ad opera della circolareministeriale 10 febbraio 2009, n. 16, che qui si intende integralmente richiamata, emanata in applicazione della normativa primaria vigente.Al fine di agevolare i collegi docenti nella scelta dei libri di testo, si ritiene utile fornire alcune precisazioni, ferma restando la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuolaprimaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) delle adozioni.
Adozioni in forma mista1.Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a valere per il 2012/2013,presentano una novità di assoluto rilievo, in quanto, come è noto, i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l’anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei.
A tale proposito, in relazione alla cadenza pluriennale delle adozioni, si forniscono leseguenti indicazioni:
1.1. I libri di testo in adozione dall’anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per laprima volta applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.
1.2. Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente unaduplice scelta nel caso in cui risulti attualmente adottato un testo cartaceo: ilmantenimento del medesimo testo in forma mista o scaricabile da internet ovvero la scelta di un diverso testo nelle medesime forme.
1.3.I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nel corrente anno 2011/2012, devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale.Revisione degli ordinamenti
2. Come noto la scelta del collegio docenti non può essere modificata nell’arco dei periodi temporali previsti, fatta salva “la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”, presenti nel caso di revisione degli ordinamenti scolastici.
2.1. Considerato che la recente adozione delle Indicazioni Nazionali per i licei e delleLinee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali potrebbe non aver consentito all’editoria scolastica l’integrale revisione dei testi già in uso, i collegi dei docenti valuteranno l’opportunità di procedere ad una nuova scelta, qualora i testi in adozione si rivelino non adeguatamente rispondenti agli obiettivi specifici di apprendimento, come individuati nel nuovo ordinamento.
2.2. A seguito della recente pubblicazione dei “Traguardi per lo sviluppo dellecompetenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, di cui al DPR 11 febbraio 2010, i collegi dei docenti, limitatamente alle classi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento, qualora i testi ancora in uso non siano rispondenti ai nuovi specifici obiettivi di apprendimento.Tempi e modalità delle adozioniLe adozioni dei testi scolastici, da effettuare nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per lescuole secondarie di I e di II grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.Coerentemente con quanto previsto al punto 1.1, si richiama l’attenzione dei dirigentiscolastici sulla esigenza di programmare con congruo anticipo tutte le attività ricognitive, propedeutiche alla delibera del collegio dei docenti, soprattutto in ordine alla verifica della forma (cartacea, mista o scaricabile da internet) dei testi attualmente in uso, al fine di individuare quelli che potrebbero essere confermati e quelli che necessariamente devono essere sostituiti. Quindi, è opportuno che tale ricognizione venga effettuata anche nelle more della acquisizione delle novità editoriali.In particolare, i dirigenti scolastici avranno cura di esercitare la necessaria vigilanzaaffinché le adozioni dei libri di testo di tutte la discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni gratuite in qualunque forma, a favore dei docenti o dell’istituzione scolastica, non dovranno in alcun modo condizionare il giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di assunzione della delibera adozionale.Infine le istituzioni scolastiche provvederanno ad affiggere all'albo dell'istituto e
a pubblicare nel proprio sito web e su “Scuola in chiaro” l'elenco dei libri di testo adottati, distinguendo i testi obbligatori di ogni singola classe/sezione da quelli consigliati, evidenziando che, per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma rientra esclusivamente nella libera scelta delle famiglie e degli studenti.Successivamente, secondo modalità definite dalla Direzione Generale per gli studi, lastatistica e i sistemi informativi, verranno fornite indicazioni per la comunicazione delle adozioni effettuate.I dirigenti scolastici avranno cura di consentire, relativamente alla scuola primaria, ilritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati.Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibereda parte del collegio dei docenti, anche nel caso di diversa strutturazione della retescolastica che dovesse intervenire, a partire dall’anno scolastico 2012/2013,per effetto dei piani di dimensionamento regionali adottati ai sensi della legge n. 111/2011, come modificata dalla legge n. 183/2011.I dirigenti di istituzioni scolastiche in cui, per il prossimo anno 2012/2013, risultinoiscritti alunni non vedenti o ipovedenti, provvederanno immediatamente a richiedere, ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari, al fine di consentire
PER SAPERNE DI PIU',CLICCA QUI
La scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado costituisce rilevante momento di espressione dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento dei docenti e ha ormai trovato una compiuta regolamentazione ad opera della circolareministeriale 10 febbraio 2009, n. 16, che qui si intende integralmente richiamata, emanata in applicazione della normativa primaria vigente.Al fine di agevolare i collegi docenti nella scelta dei libri di testo, si ritiene utile fornire alcune precisazioni, ferma restando la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuolaprimaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) delle adozioni.
Adozioni in forma mista1.Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a valere per il 2012/2013,presentano una novità di assoluto rilievo, in quanto, come è noto, i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l’anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei.
A tale proposito, in relazione alla cadenza pluriennale delle adozioni, si forniscono leseguenti indicazioni:
1.1. I libri di testo in adozione dall’anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per laprima volta applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.
1.2. Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente unaduplice scelta nel caso in cui risulti attualmente adottato un testo cartaceo: ilmantenimento del medesimo testo in forma mista o scaricabile da internet ovvero la scelta di un diverso testo nelle medesime forme.
1.3.I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nel corrente anno 2011/2012, devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale.Revisione degli ordinamenti
2. Come noto la scelta del collegio docenti non può essere modificata nell’arco dei periodi temporali previsti, fatta salva “la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”, presenti nel caso di revisione degli ordinamenti scolastici.
2.1. Considerato che la recente adozione delle Indicazioni Nazionali per i licei e delleLinee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali potrebbe non aver consentito all’editoria scolastica l’integrale revisione dei testi già in uso, i collegi dei docenti valuteranno l’opportunità di procedere ad una nuova scelta, qualora i testi in adozione si rivelino non adeguatamente rispondenti agli obiettivi specifici di apprendimento, come individuati nel nuovo ordinamento.
2.2. A seguito della recente pubblicazione dei “Traguardi per lo sviluppo dellecompetenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, di cui al DPR 11 febbraio 2010, i collegi dei docenti, limitatamente alle classi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento, qualora i testi ancora in uso non siano rispondenti ai nuovi specifici obiettivi di apprendimento.Tempi e modalità delle adozioniLe adozioni dei testi scolastici, da effettuare nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per lescuole secondarie di I e di II grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.Coerentemente con quanto previsto al punto 1.1, si richiama l’attenzione dei dirigentiscolastici sulla esigenza di programmare con congruo anticipo tutte le attività ricognitive, propedeutiche alla delibera del collegio dei docenti, soprattutto in ordine alla verifica della forma (cartacea, mista o scaricabile da internet) dei testi attualmente in uso, al fine di individuare quelli che potrebbero essere confermati e quelli che necessariamente devono essere sostituiti. Quindi, è opportuno che tale ricognizione venga effettuata anche nelle more della acquisizione delle novità editoriali.In particolare, i dirigenti scolastici avranno cura di esercitare la necessaria vigilanzaaffinché le adozioni dei libri di testo di tutte la discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni gratuite in qualunque forma, a favore dei docenti o dell’istituzione scolastica, non dovranno in alcun modo condizionare il giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di assunzione della delibera adozionale.Infine le istituzioni scolastiche provvederanno ad affiggere all'albo dell'istituto e
a pubblicare nel proprio sito web e su “Scuola in chiaro” l'elenco dei libri di testo adottati, distinguendo i testi obbligatori di ogni singola classe/sezione da quelli consigliati, evidenziando che, per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma rientra esclusivamente nella libera scelta delle famiglie e degli studenti.Successivamente, secondo modalità definite dalla Direzione Generale per gli studi, lastatistica e i sistemi informativi, verranno fornite indicazioni per la comunicazione delle adozioni effettuate.I dirigenti scolastici avranno cura di consentire, relativamente alla scuola primaria, ilritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati.Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibereda parte del collegio dei docenti, anche nel caso di diversa strutturazione della retescolastica che dovesse intervenire, a partire dall’anno scolastico 2012/2013,per effetto dei piani di dimensionamento regionali adottati ai sensi della legge n. 111/2011, come modificata dalla legge n. 183/2011.I dirigenti di istituzioni scolastiche in cui, per il prossimo anno 2012/2013, risultinoiscritti alunni non vedenti o ipovedenti, provvederanno immediatamente a richiedere, ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari, al fine di consentire
PER SAPERNE DI PIU',CLICCA QUI
Commenti
Posta un commento