Permessi, aspettative e congedi per l'assistenza alle persone con disabilita'
Ecco la CIRCOLARE 3 febbraio 2012, n.1
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 109 del 11-05-2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 3 febbraio 2012, n.1
Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per
l'assistenza alle persone con disabilita' - decreto legislativo 18
luglio 2011, n. 119 («Attuazione dell'articolo 23 della legge 4
novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino
della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi»).
(12A05238)
Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
165/2001
1. Premessa.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2011, n. 173, e' stato
pubblicato il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione
dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al
Governo per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi). Il decreto e' entrato in vigore l'11 agosto
2011.
Gli articoli 3, 4 e 6 del citato decreto hanno modificato il regime
del prolungamento del congedo parentale, dei permessi e del congedo
straordinario per l'assistenza delle persone in situazione di
handicap grave.
Rimane invariato il regime dei permessi, del trasferimento e della
tutela della sede per i lavoratori in situazione di handicap grave
che fruiscono delle agevolazioni per le esigenze della propria
persona, nonche' quello del trasferimento e della tutela della sede
per i lavoratori che assistono i famigliari disabili.
La presente circolare e' stata elaborata a seguito di un lavoro
istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'INPS e l'INPDAP, con l'obiettivo di fornire
indicazioni di carattere generale omogenee per i settori del lavoro
pubblico e privato, ferme restando le autonome determinazioni di
ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere
organizzativo e gestionale. Rimane salvo quanto gia' illustrato dal
Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 8 del 2008,
paragrafo 2.2 e 2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato ad ore dei
permessi e, per le parti non incompatibili, quanto gia' detto nella
circolare n. 13 del 2010.
Di seguito si procede quindi ad illustrare le novita' apportate
dalle menzionate disposizioni, che sostanzialmente riguardano il
prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili,
modifiche alla disciplina del congedo biennale, il regime del cumulo
dei permessi per l'assistenza a piu' persone in situazione di
handicap grave, la necessita' di documentazione a supporto del
permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili
residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla
residenza del lavoratore.
Valgono anche in questo caso le precisazioni terminologiche
compiute nella menzionata circolare n. 13 del 2010 in ordine alle
espressioni «persona disabile» e «persona in situazione di handicap
grave».
2. Prolungamento del congedo parentale.
L'art. 3 del decreto legislativo n. 119 del 2011 modifica l'art. 33
del decreto legislativo n. 151 del 2001. Con la novella viene
ridefinita la durata complessiva del congedo parentale nell'ipotesi
in cui il minore sia persona in situazione di handicap grave.
Il previgente dettato normativo prevedeva il prolungamento «fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro», con
diritto, per tutto il periodo, all'indennita' economica pari al 30%
della retribuzione. La disposizione aveva dato adito a problemi
interpretativi, poiche' era sorto il dubbio che il compimento del
terzo anno di eta' del bambino rappresentasse il limite per la
fruizione del congedo. Il novellato art. 33, comma 1, del decreto
legislativo n. 151 del 2001 stabilisce chiaramente la possibilita',
fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del minore in
situazione di handicap grave, di beneficiare del prolungamento del
congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di
normale congedo parentale, di tre anni, da godere entro il compimento
dell'ottavo anno di vita del minore stesso (con diritto, per tutto il
periodo, all'indennita' economica pari al 30% della retribuzione). Il
prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla
conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente
fruibile dal genitore richiedente (art. 33 comma 4).
Si segnala che la modifica non ha riguardato invece il comma 1
dell'art. 42 del citato decreto, che prevede la possibilita' per i
genitori di fruire, in alternativa al prolungamento del congedo
parentale, di due ore di permesso al giorno sino al compimento del
terzo anno di vita del bambino. Ne deriva che, dopo l'entrata in
vigore della novella, i genitori del minore in situazione di handicap
grave continuano a poter fruire - in alternativa al prolungamento del
congedo parentale - dei riposi orari retribuiti ma solo fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino.
Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto:
i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di eta'
hanno la possibilita' di fruire, in alternativa, dei tre giorni di
permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere ovvero
del prolungamento del congedo parentale;
i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino
agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre
giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo
parentale;
i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di eta'
possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
Secondo l'art. 33 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001,
il prolungamento del congedo e' accordato «a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del genitore». Valgono comunque anche in questa sede le
deroghe esplicitate nella circolare n. 13 del 2010 al paragrafo 5,
lettera a).
3. Modifica della disciplina sul congedo di cui all'art. 42, comma 5,
del decreto legislativo n. 151 del 2001.
L'art. 4 del decreto legislativo n. 119 del 2011 ha modificato la
disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5,
del decreto legislativo n. 151 del 2001. L'attuale disciplina del
congedo e' pertanto contenuta nei commi da 5 a 5-quinquies del
menzionato art. 42. Di seguito vengono forniti chiarimenti circa: i
soggetti legittimati alla fruizione del congedo, le modalita' di
fruizione, la durata del congedo e il trattamento economico
spettante.
a) I soggetti legittimati alla fruizione del congedo.
Come noto, dopo l'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000,
con la quale e' stato introdotto il congedo per l'assistenza alle
persone in situazione di handicap grave, la Corte costituzionale in
piu' occasioni ha avuto modo di pronunciarsi sulla disposizione in
esame, da ultimo estendendo, con la sentenza n. 19 del 2009, la
possibilita' di fruire del congedo anche in favore dei figli
conviventi di persone con handicap grave in caso di mancanza di altri
soggetti idonei. Con il recente intervento normativo e' stato
individuato un elenco di persone legittimate alla fruizione del
congedo, stabilendo un ordine di priorita' e prevedendo in
particolare che esso spetta ai seguenti soggetti:
1) coniuge convivente della persona in situazione di handicap
grave;
2) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona in
situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3) uno dei figli conviventi della persona in situazione di
handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i
genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie
invalidanti. Si segnala che la possibilita' di concedere il beneficio
ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti
menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in
una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie
invalidanti);
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il
coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della
persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o
affetti da patologie invalidanti. Anche in tale ipotesi, la
possibilita' di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si
verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge
convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si
trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso,
patologie invalidanti).
Per quanto riguarda i concetti di «mancanza» e «patologie
invalidanti» si rinvia alle indicazioni fornite nella citata
circolare n. 13 (par. 2).
A fronte di alcune richieste di parere sul punto, si aggiunge che,
poiche' l'ordine dei soggetti possibili beneficiari e' stato indicato
direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito
le condizioni in cui si puo' «scorrere» in favore del legittimato di
ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile. Pertanto,
per l'individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere
dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far «scattare» la
legittimazione del soggetto successivo, ne' dare rilievo a situazioni
di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate
nella norma (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge
convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore).
Il diritto al congedo e' subordinato per tutti i soggetti
legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della
convivenza. Questo requisito e' provato mediante la produzione di
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalle quali
risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della
convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1989). In linea con
l'orientamento gia' espresso in precedenza, al fine di venire
incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito
della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche
nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in
situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti
distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso
interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona
disabile, il requisito della convivenza potra' ritenersi soddisfatto
anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione
sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario
della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, pur risultando diversa
la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Le
amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di
verificare la veridicita' delle dichiarazioni (art. 71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).
Il nuovo comma 5-bis dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151
del 2001 estende anche al congedo in esame il principio del
«referente unico» gia' introdotto dall'art. 24 della legge n. 183 del
2010 per i permessi ex lege n. 104 del 1992. Infatti, la norma
stabilisce che il congedo straordinario di cui all'art. 42 citato ed
i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104 non possono essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona in situazione di handicap grave. Ne consegue che, in base
alla legge, la fruizione dei permessi e del congedo dovranno
concentrarsi in capo al medesimo legittimato e, pertanto, non sara'
possibile beneficiare del congedo per assistere una persona disabile
nell'ipotesi in cui un altro lavoratore risulti autorizzato a fruire
dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992
per la stessa persona. Allo stesso modo, non potranno essere fruiti i
permessi di cui all'art. 33, comma 3, della citata legge per
assistere una persona in situazione di handicap grave nell'ipotesi in
cui un altro lavoratore risulti autorizzato a beneficiare di periodi
di congedo per la stessa persona. Fanno eccezione a questa regola i
genitori, anche adottivi, del minore in situazione di handicap grave,
i quali possono fruire delle prerogative in maniera alternata anche
nell'arco dello stesso mese.
b) Le modalita' di fruizione.
Il decreto legislativo n. 119 del 2011 ha modificato il disposto
dell'ex comma 5 dell'art. 42 in esame, prevedendo all'attuale comma
5-bis che «i genitori, anche adottivi, possono fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo'
fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n.
104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto.». A seguito della
modifica, i genitori possono fruire delle predette agevolazioni
(permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno,
prolungamento del congedo parentale) anche in maniera cumulata con il
congedo straordinario nell'arco dello stesso mese, mentre e' precluso
il cumulo dei benefici nello stesso giorno. La conclusione vale anche
nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di
un solo genitore, che, pertanto, nell'arco dello stesso mese puo'
fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss., decreto legislativo n.
151 del 2001 e dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge n. 104 del 1992 o del prolungamento del congedo parentale.
Analogamente, il dipendente che assiste una persona in situazione di
handicap grave diversa dal figlio nell'ambito dello stesso mese puo'
fruire del congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33, comma
3, della legge n. 104 del 1992. Deve quindi intendersi superato
quanto detto nella circolare n. 13 del 2010, al paragrafo 4, in
ordine alla preclusione rispetto al cumulo tra congedo ex art. 42,
comma 5, e permessi. A fronte di alcune richieste di chiarimento in
proposito, si precisa, inoltre, che nel caso di fruizione cumulata
nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre
tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all'art. 33,
comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano
sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non e'
previsto un riproporzionamento.
In base a quanto previsto dall'art. 42, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 151 del 2001, per i genitori rimane comunque ferma
l'alternanza, nell'arco dello stesso mese, tra la fruizione delle due
ore di permesso al giorno (art. 33, comma 2, della legge n. 104 del
1992), il prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, del
decreto legislativo n. 151 del 2001) e le tre giornate di permesso al
mese (art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992).
Il congedo e' fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi,
ma non ad ore). Affinche' non vengano computati nel periodo di
congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di
articolazione dell'orario su cinque giorni), e' necessario che si
verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di
congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in
cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedi' al
venerdi', se il lunedi' successivo si verifica la ripresa
dell'attivita' lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del
dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo
straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di
congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni
riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i
sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o
subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.
Quanto precede vale anche nel caso in cui il dipendente richiedente
abbia un rapporto di lavoro part-time con l'amministrazione. Nel caso
di part-time verticale, il conteggio delle giornate dovra' essere
effettuato sottraendo i periodi in cui non e' prevista l'attivita'
lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la
retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla
percentuale di part-time.
c) La durata del congedo.
Per quanto riguarda la durata, il novellato comma 5-bis dell'art.
42 del decreto legislativo n. 151 del 2001 precisa che «il congedo
fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva
di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco
della vita lavorativa».
Dalla disposizione si evince un duplice principio: da un lato, la
norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di handicap grave
ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario
da parte dei famigliari individuati dalla legge, dall'altro, il
famigliare lavoratore che provvede all'assistenza puo' fruire di un
periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari
disabili.
Al riguardo, si deve tener conto del fatto che il congedo di cui
all'art. 42, commi 5 ss., rappresenta una species nell'ambito del
genus di congedo disciplinato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53
del 2000. Tale disposizione stabilisce che «i dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati
motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni». Pertanto, il «contatore» complessivo a
disposizione di ciascun dipendente e' comunque quello di due anni
nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica
per cui il congedo e' fruito. Si chiarisce, cosi', che utilizzati i
due anni, ad esempio, per il congedo ex art. 42, commi 5 ss., il
dipendente avra' esaurito anche il limite individuale per «gravi e
documentati motivi familiari». Si chiarisce, altresi', che,
trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una
lavoratrice che nel tempo avesse fruito, ad es., di un anno e quattro
mesi di permessi anche non retribuiti «per gravi e documentati motivi
familiari», il congedo di cui all'art. 42, comma 5, potra' essere
riconosciuto solo nel limite di otto mesi.
Va evidenziato che nell'ipotesi in cui la situazione di handicap
grave rivedibile non sia confermata da parte dell'apposita
commissione, il dipendente decade dal beneficio, con la conseguenza
che l'amministrazione non potra' riconoscere la fruizione del
congedo, ne' dei permessi. Inoltre, la fruizione del congedo non puo'
essere accordata per un periodo che superi l'eventuale termine di
efficacia dell'accertamento di handicap grave.
Si segnala che, in base a quanto risulta dai CCNL (art. 23 CCNL
comparto ministeri del 16 maggio 2001, art. 6 CCNL regioni ed
autonomie locali del 14 settembre 2000, art. 33 CCNL comparto enti
pubblici non economici del 14 febbraio 2001, art. 35 CCNL comparto
S.S.N. del 20 settembre 2001), in linea anche con l'orientamento gia'
manifestato dall'ARAN, in caso di part-time verticale la durata del
congedo deve essere riproporzionata in osservanza della regola
generale espressa nelle clausole, precisandosi che tale modalita'
applicativa continua ad applicarsi sin quando perdura la situazione
che l'ha originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del
part-time verticale.
d) Il trattamento spettante durante il congedo.
Il nuovo comma 5-ter dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151
del 2001 stabilisce che il dipendente che fruisce del congedo
straordinario ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente
all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci
fisse e continuative del trattamento. L'indennita', pertanto, e'
corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioe'
quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con
esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria,
che non abbiano, cioe', carattere fisso e continuativo. L'indennita'
al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione
normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo pari a
€ 43.579,06 (importo riferito all'anno 2010). Detto importo e'
rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2011, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati. L'importo si intende al lordo della
contribuzione, con riferimento alla quota a carico dell'ente datore
di lavoro e a quella a carico del lavoratore.
Ai sensi del comma 5-quinquies del citato articolo, i periodi di
congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di
ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di
fine servizio (cfr.: circolare INPDAP n. 11 del 2001), ma, essendo
coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo
dell'anzianita'. Si precisa che il riferimento alla contribuzione
figurativa contenuto nella norma vale solo per i lavoratori del
settore privato e non per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, poiche' per questi ultimi la contribuzione va
calcolata, trattenuta e versata, secondo le ordinarie regole, sulla
base dei trattamenti corrisposti (circolare INPDAP n. 2 del 2002).
Tale contribuzione deve essere versata ai fini del trattamento
pensionistico, a seconda della gestione cui risulta iscritto il
lavoratore beneficiario, a favore della gestione unitaria delle
attivita' sociali e creditizie nonche' a favore dell'assicurazione
sociale vita. In considerazione del previsto limite di spesa
complessivo tra indennita' da erogare e contribuzione, si sottolinea,
inoltre, che non sono valorizzabili ai fini pensionistici, neanche
tramite accredito figurativo a carico della gestione previdenziale,
gli importi di retribuzione eccedenti i limiti massimi imposti.
Il trattamento non e' invece assoggettato alla contribuzione
TFS/TFR, in quanto, come visto, il congedo di cui trattasi non rileva
a tali fini.
Si coglie l'occasione per fornire chiarimenti in merito al regime
speciale di contribuzione vigente per i dipendenti di amministrazioni
pubbliche privatizzate. In proposito, l'art. 20 del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, prevede, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, per le imprese privatizzate dello
Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, con personale optante
(ai sensi dell'art. 5 della legge n. 274 del 1991) per il
mantenimento dell'iscrizione ad INPDAP l'obbligo del versamento
all'INPS della contribuzione per maternita' (congedi e riposi
previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001; permessi ex lege n.
104 del 1992). Come precisato dall'INPDAP con la nota operativa n. 18
del 22 dicembre 2009 e dall'INPS con la circolare n. 114 del 30
dicembre 2008, a decorrere dalla medesima data, l'INPS e' tenuto ad
erogare ai suddetti optanti - indipendentemente, quindi, dalla
gestione pensionistica di loro appartenenza - le previste prestazioni
economiche di maternita' ed a riconoscere la relativa contribuzione
figurativa, da valorizzare successivamente in INPDAP tramite la
ricongiunzione d'ufficio prevista dall'art. 6 della legge n. 29 del
1979. Anche l'indennita' collegata al congedo straordinario ex art.
42 rientra tra le prestazioni economiche di maternita' erogate
dall'INPS e coperte da contribuzione figurativa, cui fa riferimento
la previsione del citato art. 20 (cfr. messaggio I.N.P.S. n. 31250
del 10 dicembre 2010). Pertanto, per i lavoratori sopra individuati,
durante i periodi di congedo straordinario, nessuna contribuzione e'
dovuta ad INPDAP.
Il comma 5-quarter (anch'esso introdotto dall'art. 4 del decreto
legislativo n. 119 del 2011) prevede che con la fruizione di un
periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a sei
mesi il dipendente matura il diritto a fruire di permessi non
retribuiti (senza diritto a contribuzione figurativa) in misura pari
al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello
stesso arco di tempo lavorativo. Si precisa che gli stessi, non
essendo retribuiti, non sono parimenti assoggettabili a
contribuzione.
4. Il regime del cumulo dei permessi per l'assistenza a piu' persone
in situazione di handicap grave.
L'art. 6 del decreto legislativo n. 119 del 2011 restringe la
platea dei legittimati alla fruizione dei permessi per l'assistenza
nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave.
Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33
della legge n. 104 del 1992, «Il dipendente ha diritto di prestare
assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap
grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o
affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.». Tale
disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore
intenda cumulare i permessi per assistere piu' disabili. La norma va
intesa nel senso che il cumulo di piu' permessi in capo allo stesso
lavoratore e' ammissibile solo a condizione che il famigliare da
assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo
grado o entro il secondo grado qualora entrambi i genitori o il
coniuge della persona in situazione di handicap grave abbiano
compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni sara' consentito
al massimo per l'assistenza nell'ambito del secondo grado di
parentela o affinita'.
5. La documentazione circa il raggiungimento del luogo di residenza
della persona in situazione di handicap grave nel caso di fruizione
dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992.
L'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 119 del 2011 ha
modificato l'art. 33 della legge n. 104 del 1992 aggiungendo il comma
3-bis. La disposizione prevede che «Il lavoratore che usufruisce dei
permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di
handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale
superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del
lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione
idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito».
In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei
permessi dovra' provare di essersi effettivamente recato, nei giorni
di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da
assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra
documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del
pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura
sanitaria presso cui la persona disabile e' stata accompagnata,
biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco),
la cui adeguatezza verra' valutata dall'amministrazione di
riferimento, fermo restando che l'assenza non potra' essere
giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992
nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore
l'idonea documentazione.
La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente
e della persona in situazione di handicap grave. Il presupposto per
l'applicazione della norma e' pertanto quello del luogo in cui e'
fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati.
Considerato che la finalita' della norma e' quella di assicurare
l'assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far
riferimento alla residenza, che e' la dimora abituale della persona,
mentre non e' possibile considerare il domicilio, che, secondo la
definizione del c.c., e' «nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari ed interessi». Anche in questo caso,
l'amministrazione potra' dare rilievo alla dimora temporanea (ossia,
come visto, l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223
del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Rilevazione dati relativi ai permessi per l'assistenza alle
persone in situazione di handicap grave.
Infine, si rammenta a tutte le amministrazioni l'adempimento
previsto dall'art. 24 della legge n. 183 del 2010 ai fini della
rilevazione sulla fruizione dei permessi per l'assistenza alle
persone in situazione di handicap grave e si raccomanda il rispetto
del termine previsto dalla legge (31 marzo di ogni anno). Si segnala
altresi' che, considerate le richieste pervenute e tenendo conto del
fatto che si tratta del primo anno di gestione del sistema, sara'
ancora consentito per i mesi di gennaio e febbraio del 2012
comunicare i dati relativi all'anno 2010.
Roma, 3 febbraio 2012
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 106
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 109 del 11-05-2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 3 febbraio 2012, n.1
Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per
l'assistenza alle persone con disabilita' - decreto legislativo 18
luglio 2011, n. 119 («Attuazione dell'articolo 23 della legge 4
novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino
della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi»).
(12A05238)
Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
165/2001
1. Premessa.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2011, n. 173, e' stato
pubblicato il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione
dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al
Governo per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi). Il decreto e' entrato in vigore l'11 agosto
2011.
Gli articoli 3, 4 e 6 del citato decreto hanno modificato il regime
del prolungamento del congedo parentale, dei permessi e del congedo
straordinario per l'assistenza delle persone in situazione di
handicap grave.
Rimane invariato il regime dei permessi, del trasferimento e della
tutela della sede per i lavoratori in situazione di handicap grave
che fruiscono delle agevolazioni per le esigenze della propria
persona, nonche' quello del trasferimento e della tutela della sede
per i lavoratori che assistono i famigliari disabili.
La presente circolare e' stata elaborata a seguito di un lavoro
istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'INPS e l'INPDAP, con l'obiettivo di fornire
indicazioni di carattere generale omogenee per i settori del lavoro
pubblico e privato, ferme restando le autonome determinazioni di
ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere
organizzativo e gestionale. Rimane salvo quanto gia' illustrato dal
Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 8 del 2008,
paragrafo 2.2 e 2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato ad ore dei
permessi e, per le parti non incompatibili, quanto gia' detto nella
circolare n. 13 del 2010.
Di seguito si procede quindi ad illustrare le novita' apportate
dalle menzionate disposizioni, che sostanzialmente riguardano il
prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili,
modifiche alla disciplina del congedo biennale, il regime del cumulo
dei permessi per l'assistenza a piu' persone in situazione di
handicap grave, la necessita' di documentazione a supporto del
permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili
residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla
residenza del lavoratore.
Valgono anche in questo caso le precisazioni terminologiche
compiute nella menzionata circolare n. 13 del 2010 in ordine alle
espressioni «persona disabile» e «persona in situazione di handicap
grave».
2. Prolungamento del congedo parentale.
L'art. 3 del decreto legislativo n. 119 del 2011 modifica l'art. 33
del decreto legislativo n. 151 del 2001. Con la novella viene
ridefinita la durata complessiva del congedo parentale nell'ipotesi
in cui il minore sia persona in situazione di handicap grave.
Il previgente dettato normativo prevedeva il prolungamento «fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro», con
diritto, per tutto il periodo, all'indennita' economica pari al 30%
della retribuzione. La disposizione aveva dato adito a problemi
interpretativi, poiche' era sorto il dubbio che il compimento del
terzo anno di eta' del bambino rappresentasse il limite per la
fruizione del congedo. Il novellato art. 33, comma 1, del decreto
legislativo n. 151 del 2001 stabilisce chiaramente la possibilita',
fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del minore in
situazione di handicap grave, di beneficiare del prolungamento del
congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di
normale congedo parentale, di tre anni, da godere entro il compimento
dell'ottavo anno di vita del minore stesso (con diritto, per tutto il
periodo, all'indennita' economica pari al 30% della retribuzione). Il
prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla
conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente
fruibile dal genitore richiedente (art. 33 comma 4).
Si segnala che la modifica non ha riguardato invece il comma 1
dell'art. 42 del citato decreto, che prevede la possibilita' per i
genitori di fruire, in alternativa al prolungamento del congedo
parentale, di due ore di permesso al giorno sino al compimento del
terzo anno di vita del bambino. Ne deriva che, dopo l'entrata in
vigore della novella, i genitori del minore in situazione di handicap
grave continuano a poter fruire - in alternativa al prolungamento del
congedo parentale - dei riposi orari retribuiti ma solo fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino.
Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto:
i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di eta'
hanno la possibilita' di fruire, in alternativa, dei tre giorni di
permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere ovvero
del prolungamento del congedo parentale;
i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino
agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre
giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo
parentale;
i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di eta'
possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
Secondo l'art. 33 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001,
il prolungamento del congedo e' accordato «a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del genitore». Valgono comunque anche in questa sede le
deroghe esplicitate nella circolare n. 13 del 2010 al paragrafo 5,
lettera a).
3. Modifica della disciplina sul congedo di cui all'art. 42, comma 5,
del decreto legislativo n. 151 del 2001.
L'art. 4 del decreto legislativo n. 119 del 2011 ha modificato la
disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5,
del decreto legislativo n. 151 del 2001. L'attuale disciplina del
congedo e' pertanto contenuta nei commi da 5 a 5-quinquies del
menzionato art. 42. Di seguito vengono forniti chiarimenti circa: i
soggetti legittimati alla fruizione del congedo, le modalita' di
fruizione, la durata del congedo e il trattamento economico
spettante.
a) I soggetti legittimati alla fruizione del congedo.
Come noto, dopo l'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000,
con la quale e' stato introdotto il congedo per l'assistenza alle
persone in situazione di handicap grave, la Corte costituzionale in
piu' occasioni ha avuto modo di pronunciarsi sulla disposizione in
esame, da ultimo estendendo, con la sentenza n. 19 del 2009, la
possibilita' di fruire del congedo anche in favore dei figli
conviventi di persone con handicap grave in caso di mancanza di altri
soggetti idonei. Con il recente intervento normativo e' stato
individuato un elenco di persone legittimate alla fruizione del
congedo, stabilendo un ordine di priorita' e prevedendo in
particolare che esso spetta ai seguenti soggetti:
1) coniuge convivente della persona in situazione di handicap
grave;
2) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona in
situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3) uno dei figli conviventi della persona in situazione di
handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i
genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie
invalidanti. Si segnala che la possibilita' di concedere il beneficio
ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti
menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in
una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie
invalidanti);
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il
coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della
persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o
affetti da patologie invalidanti. Anche in tale ipotesi, la
possibilita' di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si
verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge
convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si
trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso,
patologie invalidanti).
Per quanto riguarda i concetti di «mancanza» e «patologie
invalidanti» si rinvia alle indicazioni fornite nella citata
circolare n. 13 (par. 2).
A fronte di alcune richieste di parere sul punto, si aggiunge che,
poiche' l'ordine dei soggetti possibili beneficiari e' stato indicato
direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito
le condizioni in cui si puo' «scorrere» in favore del legittimato di
ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile. Pertanto,
per l'individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere
dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far «scattare» la
legittimazione del soggetto successivo, ne' dare rilievo a situazioni
di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate
nella norma (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge
convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore).
Il diritto al congedo e' subordinato per tutti i soggetti
legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della
convivenza. Questo requisito e' provato mediante la produzione di
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalle quali
risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della
convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1989). In linea con
l'orientamento gia' espresso in precedenza, al fine di venire
incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito
della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche
nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in
situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti
distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso
interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona
disabile, il requisito della convivenza potra' ritenersi soddisfatto
anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione
sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario
della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, pur risultando diversa
la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Le
amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di
verificare la veridicita' delle dichiarazioni (art. 71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).
Il nuovo comma 5-bis dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151
del 2001 estende anche al congedo in esame il principio del
«referente unico» gia' introdotto dall'art. 24 della legge n. 183 del
2010 per i permessi ex lege n. 104 del 1992. Infatti, la norma
stabilisce che il congedo straordinario di cui all'art. 42 citato ed
i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104 non possono essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona in situazione di handicap grave. Ne consegue che, in base
alla legge, la fruizione dei permessi e del congedo dovranno
concentrarsi in capo al medesimo legittimato e, pertanto, non sara'
possibile beneficiare del congedo per assistere una persona disabile
nell'ipotesi in cui un altro lavoratore risulti autorizzato a fruire
dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992
per la stessa persona. Allo stesso modo, non potranno essere fruiti i
permessi di cui all'art. 33, comma 3, della citata legge per
assistere una persona in situazione di handicap grave nell'ipotesi in
cui un altro lavoratore risulti autorizzato a beneficiare di periodi
di congedo per la stessa persona. Fanno eccezione a questa regola i
genitori, anche adottivi, del minore in situazione di handicap grave,
i quali possono fruire delle prerogative in maniera alternata anche
nell'arco dello stesso mese.
b) Le modalita' di fruizione.
Il decreto legislativo n. 119 del 2011 ha modificato il disposto
dell'ex comma 5 dell'art. 42 in esame, prevedendo all'attuale comma
5-bis che «i genitori, anche adottivi, possono fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo'
fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n.
104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto.». A seguito della
modifica, i genitori possono fruire delle predette agevolazioni
(permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno,
prolungamento del congedo parentale) anche in maniera cumulata con il
congedo straordinario nell'arco dello stesso mese, mentre e' precluso
il cumulo dei benefici nello stesso giorno. La conclusione vale anche
nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di
un solo genitore, che, pertanto, nell'arco dello stesso mese puo'
fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss., decreto legislativo n.
151 del 2001 e dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge n. 104 del 1992 o del prolungamento del congedo parentale.
Analogamente, il dipendente che assiste una persona in situazione di
handicap grave diversa dal figlio nell'ambito dello stesso mese puo'
fruire del congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33, comma
3, della legge n. 104 del 1992. Deve quindi intendersi superato
quanto detto nella circolare n. 13 del 2010, al paragrafo 4, in
ordine alla preclusione rispetto al cumulo tra congedo ex art. 42,
comma 5, e permessi. A fronte di alcune richieste di chiarimento in
proposito, si precisa, inoltre, che nel caso di fruizione cumulata
nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre
tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all'art. 33,
comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano
sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non e'
previsto un riproporzionamento.
In base a quanto previsto dall'art. 42, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 151 del 2001, per i genitori rimane comunque ferma
l'alternanza, nell'arco dello stesso mese, tra la fruizione delle due
ore di permesso al giorno (art. 33, comma 2, della legge n. 104 del
1992), il prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, del
decreto legislativo n. 151 del 2001) e le tre giornate di permesso al
mese (art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992).
Il congedo e' fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi,
ma non ad ore). Affinche' non vengano computati nel periodo di
congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di
articolazione dell'orario su cinque giorni), e' necessario che si
verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di
congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in
cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedi' al
venerdi', se il lunedi' successivo si verifica la ripresa
dell'attivita' lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del
dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo
straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di
congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni
riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i
sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o
subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.
Quanto precede vale anche nel caso in cui il dipendente richiedente
abbia un rapporto di lavoro part-time con l'amministrazione. Nel caso
di part-time verticale, il conteggio delle giornate dovra' essere
effettuato sottraendo i periodi in cui non e' prevista l'attivita'
lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la
retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla
percentuale di part-time.
c) La durata del congedo.
Per quanto riguarda la durata, il novellato comma 5-bis dell'art.
42 del decreto legislativo n. 151 del 2001 precisa che «il congedo
fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva
di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco
della vita lavorativa».
Dalla disposizione si evince un duplice principio: da un lato, la
norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di handicap grave
ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario
da parte dei famigliari individuati dalla legge, dall'altro, il
famigliare lavoratore che provvede all'assistenza puo' fruire di un
periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari
disabili.
Al riguardo, si deve tener conto del fatto che il congedo di cui
all'art. 42, commi 5 ss., rappresenta una species nell'ambito del
genus di congedo disciplinato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53
del 2000. Tale disposizione stabilisce che «i dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati
motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni». Pertanto, il «contatore» complessivo a
disposizione di ciascun dipendente e' comunque quello di due anni
nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica
per cui il congedo e' fruito. Si chiarisce, cosi', che utilizzati i
due anni, ad esempio, per il congedo ex art. 42, commi 5 ss., il
dipendente avra' esaurito anche il limite individuale per «gravi e
documentati motivi familiari». Si chiarisce, altresi', che,
trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una
lavoratrice che nel tempo avesse fruito, ad es., di un anno e quattro
mesi di permessi anche non retribuiti «per gravi e documentati motivi
familiari», il congedo di cui all'art. 42, comma 5, potra' essere
riconosciuto solo nel limite di otto mesi.
Va evidenziato che nell'ipotesi in cui la situazione di handicap
grave rivedibile non sia confermata da parte dell'apposita
commissione, il dipendente decade dal beneficio, con la conseguenza
che l'amministrazione non potra' riconoscere la fruizione del
congedo, ne' dei permessi. Inoltre, la fruizione del congedo non puo'
essere accordata per un periodo che superi l'eventuale termine di
efficacia dell'accertamento di handicap grave.
Si segnala che, in base a quanto risulta dai CCNL (art. 23 CCNL
comparto ministeri del 16 maggio 2001, art. 6 CCNL regioni ed
autonomie locali del 14 settembre 2000, art. 33 CCNL comparto enti
pubblici non economici del 14 febbraio 2001, art. 35 CCNL comparto
S.S.N. del 20 settembre 2001), in linea anche con l'orientamento gia'
manifestato dall'ARAN, in caso di part-time verticale la durata del
congedo deve essere riproporzionata in osservanza della regola
generale espressa nelle clausole, precisandosi che tale modalita'
applicativa continua ad applicarsi sin quando perdura la situazione
che l'ha originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del
part-time verticale.
d) Il trattamento spettante durante il congedo.
Il nuovo comma 5-ter dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151
del 2001 stabilisce che il dipendente che fruisce del congedo
straordinario ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente
all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci
fisse e continuative del trattamento. L'indennita', pertanto, e'
corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioe'
quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con
esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria,
che non abbiano, cioe', carattere fisso e continuativo. L'indennita'
al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione
normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo pari a
€ 43.579,06 (importo riferito all'anno 2010). Detto importo e'
rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2011, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati. L'importo si intende al lordo della
contribuzione, con riferimento alla quota a carico dell'ente datore
di lavoro e a quella a carico del lavoratore.
Ai sensi del comma 5-quinquies del citato articolo, i periodi di
congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di
ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di
fine servizio (cfr.: circolare INPDAP n. 11 del 2001), ma, essendo
coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo
dell'anzianita'. Si precisa che il riferimento alla contribuzione
figurativa contenuto nella norma vale solo per i lavoratori del
settore privato e non per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, poiche' per questi ultimi la contribuzione va
calcolata, trattenuta e versata, secondo le ordinarie regole, sulla
base dei trattamenti corrisposti (circolare INPDAP n. 2 del 2002).
Tale contribuzione deve essere versata ai fini del trattamento
pensionistico, a seconda della gestione cui risulta iscritto il
lavoratore beneficiario, a favore della gestione unitaria delle
attivita' sociali e creditizie nonche' a favore dell'assicurazione
sociale vita. In considerazione del previsto limite di spesa
complessivo tra indennita' da erogare e contribuzione, si sottolinea,
inoltre, che non sono valorizzabili ai fini pensionistici, neanche
tramite accredito figurativo a carico della gestione previdenziale,
gli importi di retribuzione eccedenti i limiti massimi imposti.
Il trattamento non e' invece assoggettato alla contribuzione
TFS/TFR, in quanto, come visto, il congedo di cui trattasi non rileva
a tali fini.
Si coglie l'occasione per fornire chiarimenti in merito al regime
speciale di contribuzione vigente per i dipendenti di amministrazioni
pubbliche privatizzate. In proposito, l'art. 20 del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, prevede, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, per le imprese privatizzate dello
Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, con personale optante
(ai sensi dell'art. 5 della legge n. 274 del 1991) per il
mantenimento dell'iscrizione ad INPDAP l'obbligo del versamento
all'INPS della contribuzione per maternita' (congedi e riposi
previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001; permessi ex lege n.
104 del 1992). Come precisato dall'INPDAP con la nota operativa n. 18
del 22 dicembre 2009 e dall'INPS con la circolare n. 114 del 30
dicembre 2008, a decorrere dalla medesima data, l'INPS e' tenuto ad
erogare ai suddetti optanti - indipendentemente, quindi, dalla
gestione pensionistica di loro appartenenza - le previste prestazioni
economiche di maternita' ed a riconoscere la relativa contribuzione
figurativa, da valorizzare successivamente in INPDAP tramite la
ricongiunzione d'ufficio prevista dall'art. 6 della legge n. 29 del
1979. Anche l'indennita' collegata al congedo straordinario ex art.
42 rientra tra le prestazioni economiche di maternita' erogate
dall'INPS e coperte da contribuzione figurativa, cui fa riferimento
la previsione del citato art. 20 (cfr. messaggio I.N.P.S. n. 31250
del 10 dicembre 2010). Pertanto, per i lavoratori sopra individuati,
durante i periodi di congedo straordinario, nessuna contribuzione e'
dovuta ad INPDAP.
Il comma 5-quarter (anch'esso introdotto dall'art. 4 del decreto
legislativo n. 119 del 2011) prevede che con la fruizione di un
periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a sei
mesi il dipendente matura il diritto a fruire di permessi non
retribuiti (senza diritto a contribuzione figurativa) in misura pari
al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello
stesso arco di tempo lavorativo. Si precisa che gli stessi, non
essendo retribuiti, non sono parimenti assoggettabili a
contribuzione.
4. Il regime del cumulo dei permessi per l'assistenza a piu' persone
in situazione di handicap grave.
L'art. 6 del decreto legislativo n. 119 del 2011 restringe la
platea dei legittimati alla fruizione dei permessi per l'assistenza
nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave.
Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33
della legge n. 104 del 1992, «Il dipendente ha diritto di prestare
assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap
grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o
affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.». Tale
disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore
intenda cumulare i permessi per assistere piu' disabili. La norma va
intesa nel senso che il cumulo di piu' permessi in capo allo stesso
lavoratore e' ammissibile solo a condizione che il famigliare da
assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo
grado o entro il secondo grado qualora entrambi i genitori o il
coniuge della persona in situazione di handicap grave abbiano
compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni sara' consentito
al massimo per l'assistenza nell'ambito del secondo grado di
parentela o affinita'.
5. La documentazione circa il raggiungimento del luogo di residenza
della persona in situazione di handicap grave nel caso di fruizione
dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992.
L'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 119 del 2011 ha
modificato l'art. 33 della legge n. 104 del 1992 aggiungendo il comma
3-bis. La disposizione prevede che «Il lavoratore che usufruisce dei
permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di
handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale
superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del
lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione
idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito».
In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei
permessi dovra' provare di essersi effettivamente recato, nei giorni
di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da
assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra
documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del
pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura
sanitaria presso cui la persona disabile e' stata accompagnata,
biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco),
la cui adeguatezza verra' valutata dall'amministrazione di
riferimento, fermo restando che l'assenza non potra' essere
giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992
nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore
l'idonea documentazione.
La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente
e della persona in situazione di handicap grave. Il presupposto per
l'applicazione della norma e' pertanto quello del luogo in cui e'
fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati.
Considerato che la finalita' della norma e' quella di assicurare
l'assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far
riferimento alla residenza, che e' la dimora abituale della persona,
mentre non e' possibile considerare il domicilio, che, secondo la
definizione del c.c., e' «nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari ed interessi». Anche in questo caso,
l'amministrazione potra' dare rilievo alla dimora temporanea (ossia,
come visto, l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223
del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Rilevazione dati relativi ai permessi per l'assistenza alle
persone in situazione di handicap grave.
Infine, si rammenta a tutte le amministrazioni l'adempimento
previsto dall'art. 24 della legge n. 183 del 2010 ai fini della
rilevazione sulla fruizione dei permessi per l'assistenza alle
persone in situazione di handicap grave e si raccomanda il rispetto
del termine previsto dalla legge (31 marzo di ogni anno). Si segnala
altresi' che, considerate le richieste pervenute e tenendo conto del
fatto che si tratta del primo anno di gestione del sistema, sara'
ancora consentito per i mesi di gennaio e febbraio del 2012
comunicare i dati relativi all'anno 2010.
Roma, 3 febbraio 2012
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 106
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