A rischio il trasporto scolastico dei disabili
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Il trasporto scolastico dei disabili, per effetto della sottrazione alle province delle funzioni loro assegnate dal dlgs 112/1998 da parte del decreto sulla spending review, creerà un buco di bilancio nei comuni e un caos organizzativo del servizio.
Le province, ritenute inutili e da eliminare, solo pochi anni fa e specificatamente per lo svolgimento del servizio di trasporto dei disabili sembrarono del tutto imprescindibili e indispensabili. I comuni, che fino alla metà degli anni 2000 avevano garantito in qualche modo il servizio, per effetto dell'articolo 139 del dlgs 112/1998 si rifiutarono di proseguire, ritenendo che l'incombenza spettasse alle province.
E ottennero ragione davanti ai giudici amministrativi, per esempio con la sentenza del Tar Campania, Salerno, sezione I 22 febbraio 2006, n. 167. Tale decisione osservò che nel contesto della «distribuzione» delle competenze tra gli enti coinvolti, posta in essere dal dlgs 112/1998, in attuazione della legge 59/97, l'articolo 139 stabilisce che «il supporto organizzativo» all'integrazione scolastica nelle scuole superiori deve essere assicurato dalle province. Secondo il Tar non era revocabile in dubbio (anche sul piano della stretta interpretazione) che il «supporto organizzativo» dovesse anzitutto ricomprendere il trasporto abitazione-sede scolastica. In secondo luogo, l'articolo 139 era da considerare esplicito nell'attribuire le competenze in tema di «servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio» alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, restando, invece, ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola.In effetti, l'istruzione superiore costituisce una rete territoriale complessa. Le scuole superiori si trovano solo in alcuni comuni dei territori provinciali e molti alunni non risiedono nel comune nelle quali sorgono. La provincia, dunque, era stata vista come ente in grado in modo più efficiente di garantire il diritto allo studio dei disabili, guardando la rete dell'istruzione dall'alto, senza soffrire dei confini municipalistici. L'orientamento dei Tar trovò conferma da parte della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, con la deliberazione 18 febbraio 2008, n. 5/pareri/2008, che ribadì come incombesse sulle province «l'obbligo di attivarsi per lo svolgimento del servizio», perché il servizio di trasporto abitazione - sede scolastica, rientra nella nozione di supporto organizzativo. E aggiunse che province e comuni debbono regolare tra loro i rapporti, in modo convenzionale, così da evitare eventuali controversie sulla competenza, foriere di possibili disservizi, precisando che i costi vanno addossati all'ente provincia, anche per gli anni pregressi.Il fatto è che le province si sono viste chiamate a realizzare il servizio per effetto del più volte citato articolo 139 del dlgs 112/1998 e delle leggi regionali attuative, senza mai ricevere dalle regioni, come invece prevede la legge 59/1997, alcun finanziamento. E hanno dovuto fare fronte a oneri finanziari di parecchie centinaia di milioni annui, a seconda di quanti disabili frequentassero le scuole superiore e del chilometraggio del trasporto. Del problema finanziario si fece carico il Consiglio di stato, sezione I, con parere 20 febbraio 2008, 213/08, il quale afferma che la disciplina della materia è di competenza delle regioni, alle quali spetta anche di determinare l'ente locale al quale attribuire l'incombenza del trasporto per studenti diversamente abili nella scuola secondaria superiore; ma, in attesa che le regioni provvedano, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali determinatisi, dovessero essere le province, per tali tipi di scuole, a provvedere, alla stregua di quanto previsto dall'art. 139, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 112/1998. Dunque, spetta alla regione di stabilire in via espressa e con legge quale debba essere l'ente competente, mentre, nelle more, il servizio deve essere gestito dalle province. Ora, il dl 95/2012 spariglia tutto. Entro il 31/12/2012 le funzioni provinciali dovranno essere attribuite ai comuni oppure fatte proprie dalle regioni. I comuni, dunque, tornerebbero a doversi curare di un'incombenza che avevano voluto dimettere, anche ricorrendo ai tribunali, dovendo fare fronte agli ingenti oneri proprio mentre sono nuovamente destinatari di tagli rilevantissimi ai finanziamenti statali. Né il trasferimento delle risorse provinciali, tagliate di 1,5 miliardi tra 2012 e 2013, potrebbe aiutarli. Difficilmente le regioni terranno per sé il servizio, estremamente oneroso, visto che anch'esse subiscono tagli rilevantissimi.(Luigi Oliveri )
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Il trasporto scolastico dei disabili, per effetto della sottrazione alle province delle funzioni loro assegnate dal dlgs 112/1998 da parte del decreto sulla spending review, creerà un buco di bilancio nei comuni e un caos organizzativo del servizio.
Le province, ritenute inutili e da eliminare, solo pochi anni fa e specificatamente per lo svolgimento del servizio di trasporto dei disabili sembrarono del tutto imprescindibili e indispensabili. I comuni, che fino alla metà degli anni 2000 avevano garantito in qualche modo il servizio, per effetto dell'articolo 139 del dlgs 112/1998 si rifiutarono di proseguire, ritenendo che l'incombenza spettasse alle province.
E ottennero ragione davanti ai giudici amministrativi, per esempio con la sentenza del Tar Campania, Salerno, sezione I 22 febbraio 2006, n. 167. Tale decisione osservò che nel contesto della «distribuzione» delle competenze tra gli enti coinvolti, posta in essere dal dlgs 112/1998, in attuazione della legge 59/97, l'articolo 139 stabilisce che «il supporto organizzativo» all'integrazione scolastica nelle scuole superiori deve essere assicurato dalle province. Secondo il Tar non era revocabile in dubbio (anche sul piano della stretta interpretazione) che il «supporto organizzativo» dovesse anzitutto ricomprendere il trasporto abitazione-sede scolastica. In secondo luogo, l'articolo 139 era da considerare esplicito nell'attribuire le competenze in tema di «servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio» alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, restando, invece, ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola.In effetti, l'istruzione superiore costituisce una rete territoriale complessa. Le scuole superiori si trovano solo in alcuni comuni dei territori provinciali e molti alunni non risiedono nel comune nelle quali sorgono. La provincia, dunque, era stata vista come ente in grado in modo più efficiente di garantire il diritto allo studio dei disabili, guardando la rete dell'istruzione dall'alto, senza soffrire dei confini municipalistici. L'orientamento dei Tar trovò conferma da parte della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, con la deliberazione 18 febbraio 2008, n. 5/pareri/2008, che ribadì come incombesse sulle province «l'obbligo di attivarsi per lo svolgimento del servizio», perché il servizio di trasporto abitazione - sede scolastica, rientra nella nozione di supporto organizzativo. E aggiunse che province e comuni debbono regolare tra loro i rapporti, in modo convenzionale, così da evitare eventuali controversie sulla competenza, foriere di possibili disservizi, precisando che i costi vanno addossati all'ente provincia, anche per gli anni pregressi.Il fatto è che le province si sono viste chiamate a realizzare il servizio per effetto del più volte citato articolo 139 del dlgs 112/1998 e delle leggi regionali attuative, senza mai ricevere dalle regioni, come invece prevede la legge 59/1997, alcun finanziamento. E hanno dovuto fare fronte a oneri finanziari di parecchie centinaia di milioni annui, a seconda di quanti disabili frequentassero le scuole superiore e del chilometraggio del trasporto. Del problema finanziario si fece carico il Consiglio di stato, sezione I, con parere 20 febbraio 2008, 213/08, il quale afferma che la disciplina della materia è di competenza delle regioni, alle quali spetta anche di determinare l'ente locale al quale attribuire l'incombenza del trasporto per studenti diversamente abili nella scuola secondaria superiore; ma, in attesa che le regioni provvedano, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali determinatisi, dovessero essere le province, per tali tipi di scuole, a provvedere, alla stregua di quanto previsto dall'art. 139, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 112/1998. Dunque, spetta alla regione di stabilire in via espressa e con legge quale debba essere l'ente competente, mentre, nelle more, il servizio deve essere gestito dalle province. Ora, il dl 95/2012 spariglia tutto. Entro il 31/12/2012 le funzioni provinciali dovranno essere attribuite ai comuni oppure fatte proprie dalle regioni. I comuni, dunque, tornerebbero a doversi curare di un'incombenza che avevano voluto dimettere, anche ricorrendo ai tribunali, dovendo fare fronte agli ingenti oneri proprio mentre sono nuovamente destinatari di tagli rilevantissimi ai finanziamenti statali. Né il trasferimento delle risorse provinciali, tagliate di 1,5 miliardi tra 2012 e 2013, potrebbe aiutarli. Difficilmente le regioni terranno per sé il servizio, estremamente oneroso, visto che anch'esse subiscono tagli rilevantissimi.(Luigi Oliveri )
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