Personale docente ed educativo - Immissioni in ruolo
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Ecco il D.M. N 74 del 10 agosto 2012 Assunzioni a tempo indeterminato di n. 21.112 docenti e personale educativo per l’a.s. 2012/2013 – Ripartizione del contingente regione per regione
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l‟art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall‟art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall‟art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53; come modificata dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;
VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;
VISTO l‟art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO l‟art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 , convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;
VISTO il DL. N. 70 del13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011 che all‟art.9 c. 19 , fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
VISTO in particolare l‟art. 9 c. 17, del succitato DL 13 maggio 2011 convertito con L. n. 106 del 12 luglio 2011, che prevede, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, la definizione di un piano triennale per l‟assunzione a tempo indeterminato, di personale docente ed educativo, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall‟art. 64 della L. 133 del 6 agosto 2008; tanto al fine di garantire continuità nell‟erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza e stabilità nella pianificazione degli organici della scuola;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto scuola , ai sensi dell‟art.9 c.17, del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. n. 106 del 12 luglio 2011 stipulato in data 4 agosto 2011 tra l‟ARAN e le Organizzazioni Sindacali;
VISTO il Decreto Interministeriale del 3 agosto 2011 che definisce, relativamente al personale docente ed educativo, la programmazione delle assunzioni prevedendo per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, l‟assunzione nel numero massimo di 22.000 unità di personale docente ed educativo, tenendo conto dei pensionamenti e dell‟attuazione a regime del processo di riforma previsto dall‟art. 64 della legge 6 agosto 2008 n, 133, in ogni caso previa verifica da parte del Ministero dell‟istruzione, dell‟università e della ricerca, d‟intesa con il Ministero dell‟economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica circa la concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all‟art. 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
VISTO il D.L. n. 95/2012 ed in particolare l‟art. 14;
Considerato che per l„anno scolastico 2012/2013 il numero delle cessazioni è risultato per il personale docente ed educativo pari a n. 21.112 unità;
CONSIDERATO che è in corso di emanazione il DPR di autorizzazione alle assunzioni per l‟anno scolastico 2012/2013, che riporta il dato sopra citato;
CONSIDERATA l‟urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, in tempi congrui, nel rispetto del termine del 31 agosto 2012 per l‟efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall‟inizio dell‟a.s. 2012-2013;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali per l‟a.s. 2012/2013;
D E C R E T A
ART. 1 Contingente
1.1 Il contingente, prevede n. 21.112 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, da effettuarsi per l‟anno scolastico 2012/2013.
ART. 2 Personale docente ed educativo
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all‟articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale.
Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l‟intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli, indetti nell‟anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento di cui all‟art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all‟art. 3 e all‟art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.
2.4 Le operazioni di nomina dovranno altresì essere effettuate al netto dei posti accantonati sul contingente dell‟a.s. 2010/2011, da ricoprirsi a seguito dello scioglimento delle vertenze relative ai docenti inseriti " a pettine" nelle graduatorie ad esaurimento a seguito di provvedimenti giudiziari.
2.5 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, ovvero per effetto delle utilizzazioni di personale in esubero di cui al precedente punto 2.4, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità e sempre tenendo conto delle modifiche degli ordinamenti e dei curricula in corso.
ART. 3 Assegnazione sede
3.1 Al personale di cui all‟art. 2 sarà assegnata una sede provvisoria per l‟a.s. 2012/2013 al fine di consentire l‟attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazione di mobilità relative all‟a.s. 2013/2014.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
ROMA, 10 agosto 2012
f.to IL MINISTRO
Francesco Profumo
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VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l‟art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall‟art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall‟art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53; come modificata dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;
VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;
VISTO l‟art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO l‟art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 , convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;
VISTO il DL. N. 70 del13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011 che all‟art.9 c. 19 , fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
VISTO in particolare l‟art. 9 c. 17, del succitato DL 13 maggio 2011 convertito con L. n. 106 del 12 luglio 2011, che prevede, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, la definizione di un piano triennale per l‟assunzione a tempo indeterminato, di personale docente ed educativo, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall‟art. 64 della L. 133 del 6 agosto 2008; tanto al fine di garantire continuità nell‟erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza e stabilità nella pianificazione degli organici della scuola;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto scuola , ai sensi dell‟art.9 c.17, del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. n. 106 del 12 luglio 2011 stipulato in data 4 agosto 2011 tra l‟ARAN e le Organizzazioni Sindacali;
VISTO il Decreto Interministeriale del 3 agosto 2011 che definisce, relativamente al personale docente ed educativo, la programmazione delle assunzioni prevedendo per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, l‟assunzione nel numero massimo di 22.000 unità di personale docente ed educativo, tenendo conto dei pensionamenti e dell‟attuazione a regime del processo di riforma previsto dall‟art. 64 della legge 6 agosto 2008 n, 133, in ogni caso previa verifica da parte del Ministero dell‟istruzione, dell‟università e della ricerca, d‟intesa con il Ministero dell‟economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica circa la concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all‟art. 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
VISTO il D.L. n. 95/2012 ed in particolare l‟art. 14;
Considerato che per l„anno scolastico 2012/2013 il numero delle cessazioni è risultato per il personale docente ed educativo pari a n. 21.112 unità;
CONSIDERATO che è in corso di emanazione il DPR di autorizzazione alle assunzioni per l‟anno scolastico 2012/2013, che riporta il dato sopra citato;
CONSIDERATA l‟urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, in tempi congrui, nel rispetto del termine del 31 agosto 2012 per l‟efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall‟inizio dell‟a.s. 2012-2013;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali per l‟a.s. 2012/2013;
D E C R E T A
ART. 1 Contingente
1.1 Il contingente, prevede n. 21.112 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, da effettuarsi per l‟anno scolastico 2012/2013.
ART. 2 Personale docente ed educativo
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all‟articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale.
Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l‟intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli, indetti nell‟anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento di cui all‟art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all‟art. 3 e all‟art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.
2.4 Le operazioni di nomina dovranno altresì essere effettuate al netto dei posti accantonati sul contingente dell‟a.s. 2010/2011, da ricoprirsi a seguito dello scioglimento delle vertenze relative ai docenti inseriti " a pettine" nelle graduatorie ad esaurimento a seguito di provvedimenti giudiziari.
2.5 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, ovvero per effetto delle utilizzazioni di personale in esubero di cui al precedente punto 2.4, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità e sempre tenendo conto delle modifiche degli ordinamenti e dei curricula in corso.
ART. 3 Assegnazione sede
3.1 Al personale di cui all‟art. 2 sarà assegnata una sede provvisoria per l‟a.s. 2012/2013 al fine di consentire l‟attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazione di mobilità relative all‟a.s. 2013/2014.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
ROMA, 10 agosto 2012
f.to IL MINISTRO
Francesco Profumo
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