Contratto di lavoro part-time: diritti e obblighi
Caratteristiche
e tipologie del contratto di lavoro part-time, diritti del lavoratore e
obblighi dell’azienda in materia di retribuzione, welfare e assunzione con
passaggio al tempo pieno.
Nell’ambito del lavoro
dipendente, il contratto a tempo parziale si caratterizza per la previsione di un orario lavorativo inferiore a 40
ore settimanali o del minor orario fissato dai contratti collettivi di
riferimento. Deve essere stipulato per iscritto e contenere durata complessiva
e collocazione temporale dell’orario stabilito facendo riferimento a giorno,
settimana, mese e anno.
Tipologie
In relazione alla modalità di distribuzione dell’orario si determinano tre
tipi di part-time:
·
orizzontale: riduzione orario giornaliero, il
lavoratore presta attività tutti i giorni per un numero di ore inferiore allo
standard;
·
verticale: attività solo in determinati
giorni della settimana, in determinate settimane del mese o in prefissati
periodi dell’anno;
·
misto: l’attività combina la tipologia
orizzontale e verticale.
Da tempo pieno a part-time
La trasformazione da tempo pieno a tempo
parziale è ammessa se risultante da atto scritto controfirmato da
datore di lavoro e lavoratore, contenente: dati del dipendente e dell’impresa,
data di assunzione, tipologia di contratto, qualifica e mansione, trattamento
economico, durata e articolazione dell’orario di lavoro. Entro cinque giorni
dalla firma deve essere inviata la comunicazione ai servizi competenti. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce
giustificato motivo di licenziamento.
Diritti del lavoratore
Il lavoratore part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria del tempo pieno e allo stesso
trattamento normativo: ferie annuali, congedo di maternità e parentale, trattamento di malattia e infortunio (in caso di part-time verticale l’indennità spetta solo per i giorni per i
quali contrattualmente è prevista prestazione lavorativa). La retribuzione è
proporzionale alle ore svolte. Per l’assegno del nucleo familiare
occorre fare riferimento alle ore lavorate nella settimana: se pari o superiori
a 24 si ha diritto a quello pieno, se inferiori sono previsti tanti
assegni giornalieri quante sono le giornate effettivamente lavorate.
Diritto di precedenza
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è
tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei dipendenti a tempo parziale, adibiti alla stessa mansione o
equivalente. Inoltre, è tenuto a darne comunicazione al personale a tempo
pieno e a prendere in considerazione eventuali domande di trasformazione in
part-time. In caso di violazione del diritto di precedenza, il lavoratore ha
diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza tra l’importo della
retribuzione percepita nel part-time e quella che gli sarebbe stata corrisposta
a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi.
Lavoro supplementare e straordinario
Il lavoro supplementare è reso oltre
l’orario concordato nel contratto individuale ma entro
il limite del tempo pieno. Spetta alla contrattazione collettiva individuare
numero massimo di ore effettuabili, causali e conseguenze del superamento dei
limiti. Il lavoro straordinario è la prestazione che va oltre l’orario di una giornata lavorativa nel
part-time di tipo verticale o misto: è consentito solo quando sia stato
raggiunto il tempo pieno settimanale.
Clausole elastiche e flessibili
La contrattazione collettiva può prevedere clausole
che consentono al datore di lavoro di variare la collocazione delle prestazioni
lavorative (clausole flessibili) e aumentare la
quantità delle prestazioni (clausole elastiche), individuando limiti
massimi di variabilità. In ogni caso il datore di
lavoro potrà modificare la collocazione temporale o aumentare la prestazione
lavorativa dando al dipendente un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
La condizione per l’apposizione nel contratto di lavoro o nell’atto pattizio
delle clausole elastiche o flessibili è anche il consenso del lavoratore in
forma scritta, da manifestarsi in sede di stipula del contratto o
successivamente in caso di mutate esigenze organizzative aziendali.
Computo lavoratori
In tutte le ipotesi in cui si renda necessario accertare la forza occupazionale, i lavoratori part-time si contano proporzionalmente
all’orario di lavoro svolto: sommando l’orario concordato con ogni singolo
dipendente e raffrontando la somma con l’orario complessivo svolto dai
lavoratori a tempo pieno. Si considera anche l’eventuale lavoro supplementare o
prestato per effetto di clausole elastiche.
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