Guida al nuovo congedo parentale a ore


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Congedo parentale su base oraria: criteri di fruizione, computo e indennizzo, domanda, contribuzione figurativa e conguaglio indennità.

 La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fornisce una guida pratica alle novità del congedo parentale a ore dopo la riforma del Jobs Act. Il Dlgs 80/2015 ha infatti introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale a ore anche in mancanza di specifica previsione contrattuale; inizialmente disponibile solo dal 25 giugno al 31 dicembre 2015, è stato reso strutturale, in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione (non è pertanto fruibile e indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro e nelle giornate in cui non sussista obbligo di attività lavorativa).

La fruizione ad ore non influisce sulla durata complessiva del congedo parentale, che tuttavia viene esteso fino ai 12 anni del bambino (non più 8), indennizzabile fino ai 6 (non più 3). I dipendenti possono fruire del congedo parentale su base giornaliera, mensile o oraria alternando le diverse modalità. Il congedo parentale su base oraria non è cumulabilecon:
·         riposi giornalieri per allattamento
·         permessi orari per assistenza ai figli disabili.
È invece cumulabile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni diverse dal T.U., come ad esempio quelli della Legge 104.
Computo
Il congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa fino al 12esimo anno di vita del bambino (o di ingresso del minore in adozione o affidamento). Il calcolo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è su base oraria. Se la settimana lavorativa è corta, non devono essere computati né indennizzati i sabati e le domeniche. Il monte ore a cui va equiparata la singola giornata lavorativa deve essere previsto dai contratti collettivi. In mancanza di un’esplicita previsione contrattuale, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero previsto dal contratto per il periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario.
Domanda
La domanda di congedo a ore si presenta mediante apposita procedura telematica, disponibile tra i servizi INPS “Domande di maternità on line” (diversa dalla domanda di congedo giornaliero o mensile). Se quindi si intende fruire di un periodo di congedo parentale alternando la modalità oraria con quella giornaliera e/o mensile, si dovranno utilizzare due diverse procedure. Nella domanda di congedo a ore – presentata in relazione al singolo mese solare  - il genitore dichiara:
·         se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento o al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U.;
·         il numero di giornate di congedo da fruire in modalità oraria;
·         il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo saranno fruite.
La domanda potrà essere acquisita tramite:
·         procedura online INPS con PIN dispositivo (“Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” > “Maternità” >“Acquisizione domanda”)
·         Contact center integrato (numero verde 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164 da cellulare a pagamento)
·         Patronati.
Quando si presenta una nuova domanda di congedo a ore, successiva alla prima, l’applicazione consente di scegliere tra due opzioni:
·         “replicare” l’intera domanda e modificarne solo le parti di interesse;
·         presentare una nuova domanda inserendo un nuovo periodo di congedo all’interno della domanda replicata senza ripercorrere le pagine relative ad altri dati.
Preavviso
·         almeno 5 giorni per congedo mensile o giornaliero;
·         almeno 2 giorni per congedo orario.
Indennità
Per quanto riguarda il flusso delle denunce Uniemens, nella prima fase di applicazione è stato istituito un nuovo “MA0” (MA zero) che sta a significare “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32 del D.lgs. N. 151/2001, usufruiti su base oraria”. Per il conguagliodelle indennità di congedo orario anticipate al lavoratore, dovrà essere indicato il nuovo codice causale “L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria” nell’elemento , . Nell’elemento andrà invece inserito il relativo importo. Nell’elemento saranno esposte le ore di congedo fruite nel giorno espresso in centesimi.

FONTE PMI

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