Sentenza n. 213 del 23/9/2016 Pubblico impiego – Legge n. 104/1992 art. 33 comma 3 – Incostituzionalità parziale


Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Con questa sentenza Corte dichiara la incostituzionalità dell’art. 33 comma 3 delle L. 104/1992 nella parte in cui esclude la persona convivente more uxorio dai soggetti che possono fruire del permesso per assistere una persona con handicap in situazione di gravità. Dicono tra l’altro i giudici: “Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 Cost. In questo caso l’elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall’esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost. D’altra parte, ove così non fosse, il diritto – costituzionalmente presidiato – del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio”.



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