Maternità, congedi parentali retroattivi


Congedo parentale: le regole 2015 si applicano anche ai vecchi nati, in quanto le misure sono divenute strutturali: focus sull'astensione facoltativa.




[Conciliazione vita e lavoro: i diritti dei genitori

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in tema di conciliazione vita e lavoro: congedo parentale, di maternità, del padre lavoratore, riscatto laurea e voucher. => Vai allo speciale Conciliazione Lavoro Famiglia su PMI.it

Ho avuto un figlio nel 2013 ed ho ancora 3 mesi di maternità facoltativa: posso usufruirne o la nuova legge riguarda solo la maternità dal 2015?

Domanda di: B.D.

Lei ha diritto di utilizzare i tre mesi di maternità facoltativa che le mancano in base al dlgs 80/2015 attuativo del Jobs Act, che ha esteso il congedo parentale ossia la possibilità di utilizzare i sei mesi di astensione facoltativa. Inizialmente le misure erano applicabili in via sperimentale per il solo 2015 ma poi sono state rese strutturali dal successo dlgs 148/2015. La legge, in pratica, si applica retroattivamente a tutti i genitori lavoratori, che possono perciò godere dei nuovi termini del congedo parentale ed anche di quello su base oraria pur in assenza di contrattazione collettiva.+]


La legge prevede il congedo parentale entro i primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. La madre ha diritto a sei mesi.

Se il congedo viene utilizzato nell’arco dei primi 6 anni di vita del bambino (come nel suo caso), l’importo è pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile.

Se invece il bambino ha più di 6 anni, continua a essere previsto un trattamento pari al 30% dell’ultima retribuzione solo nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, e comunque fino agli 8 anni del bambino. Successivamente, non è previsto indennizzo.

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