Maternità, congedi parentali retroattivi
Congedo parentale: le regole 2015 si applicano anche
ai vecchi nati, in quanto le misure sono divenute strutturali: focus
sull'astensione facoltativa.
[Conciliazione vita e lavoro: i diritti dei
genitori
Le novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016 in tema di conciliazione vita e lavoro: congedo parentale, di
maternità, del padre lavoratore, riscatto laurea e voucher. => Vai allo
speciale Conciliazione Lavoro Famiglia su PMI.it
Ho avuto un figlio nel 2013 ed ho ancora 3 mesi di maternità facoltativa:
posso usufruirne o la nuova legge riguarda solo la maternità dal 2015?
Domanda di: B.D.
Lei ha diritto di
utilizzare i tre mesi di maternità facoltativa che le mancano in base al
dlgs 80/2015 attuativo del Jobs Act, che ha esteso il congedo parentale ossia
la possibilità di utilizzare i sei mesi di astensione
facoltativa. Inizialmente le misure erano applicabili in via
sperimentale per il solo 2015 ma poi sono state rese strutturali dal
successo dlgs 148/2015. La legge, in pratica, si applica retroattivamente
a tutti i genitori lavoratori, che possono perciò godere dei nuovi termini del
congedo parentale ed anche di quello su base oraria pur in assenza di
contrattazione collettiva.+]
La legge prevede il congedo parentale entro i primi 12 anni
di vita del bambino, per un periodo complessivo tra i due genitori non
superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga
dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. La
madre ha diritto a sei mesi.
Se il congedo viene utilizzato nell’arco dei primi 6 anni di vita
del bambino (come nel suo caso), l’importo è pari al 30% della retribuzione
media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente
l’inizio del periodo indennizzabile.
Se invece il bambino
ha più di 6 anni, continua a essere previsto un trattamento pari al 30%
dell’ultima retribuzione solo nel caso in cui il reddito individuale del
genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del
trattamento minimo di pensione, e comunque fino agli 8 anni del bambino.
Successivamente, non è previsto indennizzo.
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