Certificati malattia, regole sul lavoro
Obblighi dei lavoratori
assenti per malattia in relazione a certificati medici, reperibilità, prognosi
ridotta, comunicazioni.
Il lavoratore assente
per malattia che risulta irreperibile alla visita
di controllo perché rientrato prima al lavoro, senza
preventivamente averlo segnalato rettificando il certificato medico, risulterà
comunque assente e subirà le relative sanzioni.
A chiarirlo era stato lo
stesso INPS, con la Circolare n. 79/2017 con la quale ha illustrato le novità
in tema di lavoro e certificati di malattia, più in
particolare in merito all’obbligo del lavoratore di segnalare a
datore di lavoro e Istituto di previdenza l’eventuale riduzione del
periodo di prognosi riportato nella certificazione attestante
la temporanea incapacità lavorativa per malattia.
Certificati telematici
obbligatori
Lo stato di temporanea
incapacità al lavoro dei dipendenti viene infatti reso noto all’Istituto in
tempo reale, grazie al ricorso alla trasmissione telematica della
certificazione di malattia, con indubbi vantaggi sia per l’INPS stesso che per
i datori di lavoro i quali, a loro volta, possono visualizzare tempestivamente
gli attestati di malattia dei propri lavoratori.
Tuttavia, non sono rari i
casi in tutto il territorio nazionale di inadempienza da parte
dei medici curanti che rilasciano certificati di malattia cartacei, invece di
rispettare l’obbligo di invio telematico, generando disagi per i lavoratori
coinvolti, per l’Istituto e per le aziende interessate. L’Istituto ricorda
che tale inosservanza costituisce una violazione della normativa vigente,
nonché un illecito disciplinare, a meno che non siano causati da evidenti
impedimenti tecnici di trasmissione.
Certificati malattia:
obblighi del lavoratore
Tra le informazioni di
maggiore rilievo, da un punto di vista amministrativo-previdenziale, contenute
nel certificato telematico, spicca la data di fine prognosi che,
in assenza di ulteriore certificazione, costituisce il termine ultimo ai fini
dell’erogazione della prestazione economica di malattia. Una data che il
medico stabilisce in via previsionale e che quindi è
suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di
riduzione. In entrambi i casi la variazione deve essere
segnalata all’INPS.
- Prolungamento: rilascio
di uno o più certificati medici di continuazione;
- Guarigione anticipata: rilascio
di rettifica del certificato in corso.
Mentre la prima è una prassi
ormai consolidata, la seconda non lo è: l’Istituto evidenzia come non sia raro
che, durante la visita medica di controllo domiciliare disposta d’ufficio, il
medico INPS venga a conoscenza del fatto che un lavoratore abbia ripreso
l’attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel
certificato di malattia, senza aver provveduto ad inviare certificato
di rettifica, a fronte ovviamente di un datore di lavoro consenziente.
Situazioni frequenti che
hanno spinto l’Istituto a fornire alcuni chiarimenti sulla normativa vigente:
- la rettifica della data
di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta
un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia
nei confronti del datore di lavoro – che senza certificato di rettifica
non può consentire al lavoratore la ripresa delle sue normali mansioni
(art. 2087 del codice civile) – sia nei confronti dell’INPS;
- la rettifica deve essere trasmessa prima
della ripresa anticipata dell’attività lavorativa;
- il certificato di rettifica della data
di prognosi inizialmente stabilita deve essere rilasciato dal medesimo
medico che ha redatto il certificato riportante una prognosi più
lunga.
Sanzioni
In caso di mancata o tardiva
comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, l’INPS
applicherà, nei confronti del lavoratore, le stesse sanzioni previste
per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo.
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