Newsletter del 20/5/2020 -Speciale Covid-19 -
- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto
Rilancio) - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
FAQ RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
- "Fase 2” - Domande frequenti sulle misure
adottate dal Governo
- FAQ - COVID-19 e protezione dei dati personali - Garante per la protezione dei dati personali - Faq sulla certificazione medica e sulla tutela dell’INAIL
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ALTRI PROVVEDIMENTI E NOTIZIE
- Decreto Legge n. 33 del 16/5/2020 - Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DPCM 17/5/2020 - Misure per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio. (ALLEGATI AL DPCM 17/5/2020)
- Direttiva n. 3 del 4/5/2020 del Ministro per la
pubblica amministrazione Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche
amministrazioni
- Circolare 2/5/2020 - Ministero Interno Indicazioni
sulle misure, in vigore su tutto il territorio nazionale dal 4 maggio
- Legge 24/4/2020 n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.». - DPCM 26/4/2020 - Misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due".
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SMARTWORKING ED EMERGENZA CORONAVIRUS
- Documenti sullo smartworking dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica. A supporto delle amministrazioni che stanno sempre più puntando sul lavoro agile, il sito del Dipartimento della Funzione pubblica raccoglierà e aggiornerà continuamente documenti e norme di riferimento, dati, strumenti e indicazioni sulle migliori modalità tecniche e organizzative per adottare e implementare lo smart working nelle PA. - Documenti sul lavoro agile dal Dipartimento per le Pari Opportunità. - Smart working: vademecum per lavorare online in sicurezza - AGID Raccomandazioni a cura del Cert-PA di AgID per aiutare i dipendenti pubblici a utilizzare in maniera sicura pc, tablet e smartphone personali quando lavorano da casa.
Attività istituzionale dell'Agenzia
Dati statistici Aggiornamento delle elaborazioni statistiche Nella sezione Pubblicazioni e Statistiche sono state aggiornate: - all'anno 2019 le elaborazioni statistiche sulle retribuzioni medie pro-capite del personale della Pubblica Amministrazione e del Settore privato. - all'anno 2018 le elaborazioni statistiche sulla distribuzione del personale della Pubblica Amministrazione per titolo di studio e genere.
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Orientamenti applicativi
Raccolte sistematiche degli orientamenti applicativi in tema di contrattazione integrativa e dirigente sindacale
Pubblicate, nella sezione del sito dedicata agli orientamenti applicativi:
- la Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi
in tema di contrattazione integrativa;
- la Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi
in tema di dirigente sindacale.
Orientamenti applicativi
Contratti quadro - Relazioni sindacali
La malattia interrompe il distacco sindacale? La malattia
in capo al dipendente in distacco è soggetta alla decurtazione del
trattamento economico accessorio per le assenze nei primi 10 gg ex art. 71
del D.L. 112/2008? In tali ipotesi, la malattia è utile per il calcolo del
periodo di comporto?
Orientamenti applicativi
Contratti quadro - Relazioni sindacali
Cosa si intende per “provvedimento di autorizzazione”
quando nell’art. 22, comma 1 del CCNQ 4.12.2017 si afferma che “Ai sensi
dell’art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle
amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre
due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di
autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi,
aspettative e permessi sindacali 21 da parte dei propri dipendenti”?
Orientamenti applicativi
Area Sanità
Qualora vi sia personale appartenente al ruolo sanitario e
non, impegnato nella emergenza Covid 19 a vario titolo e quindi esposto a
potenziale rischio di contagio, è possibile e in che modo adattare
l’applicazione dei benefici indennitari dell’art. 86 commi 6,7,8 e 9 del CCNL
2016-2018 del comparto sanità?
Orientamenti applicativi
Area Sanità
Nel computo dell’anzianità per il conferimento degli
incarichi dirigenziali di cui all’art. 18, comma 4, del CCNL dell’area sanità
del 2016/2018, può essere considerato utile, il servizio prestato a tempo
determinato ex art. 15 septies del D.lgs 502/92 tenuto conto di un intervallo
di tempo intercorso tra il primo e il secondo periodo di servizio effettuato
con qualifica dirigenziale?
Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Centrali
L’art. 42, comma 3 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 si
limita a richiamare un istituto disciplinato dalla legge oppure introduce ex
novo un beneficio di fonte convenzionale diverso da quello disciplinato dall’art.
42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001?
Sezione Giuridica
Corte Costituzionale
Sentenza n. 16 del 19/2/2020
Pubblico impiego – Regioni Autonome – Dirigenza – economico riserva alla contrattazione collettiva – Ordinamento Civile - illegittimità Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale La Regione Sicilia ai commi 14 e 15 dell’art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018,allo scopo di «equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana», prevede che a tali soggetti sia corrisposto il trattamento economico «corrispondente all’ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni», corrispondente al livello apicale dell’attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana. Prevede, altresì, che tale disposizione si applichi «anche al personale in servizio appartenente alla categoria D, posizione economica D5». I giudici della corte costituzionale investiti dal ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri ribadiscono che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici – ivi inclusi i profili del trattamento economico (inteso nel suo complesso, senza alcuna limitazione a quello fondamentale) e della relativa classificazione (sentenza n. 213 del 2012) – rientra nella materia «ordinamento civile», che spetta in via esclusiva al legislatore nazionale. Invero, a seguito della sua privatizzazione, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dall’art. 2 t.u. pubblico impiego. Compete, dunque, unicamente al legislatore statale anche la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali (ex multis, sentenze n. 175 e n. 160 del 2017, n. 257 del 2016), ai sensi dell’art. 1, comma 2, t.u. pubblico impiego. Ulteriormente l’art. 2, comma 3, t.u. pubblico impiego, stabilisce, che «l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi» e l’art. 45, comma 1, dello stesso testo unico ribadisce che «(…)il trattamento economico fondamentale ed accessorio […] è definito dai contratti collettivi». La Corte peraltro ha più volte ribadito che per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Come tali, essi si impongono al rispetto del legislatore della Regione autonoma (in tal senso, sentenze n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018), a prescindere dalle ragioni che hanno spinto quest’ultimo a violare il principio di riserva alla contrattazione collettiva della definizione del trattamento economico del proprio personale e del conseguente re-inquadramento. La Corte ha, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 14, primo periodo, e 15, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Vai al documento
Corte di Cassazione
Sezione lavoro Sentenza n. 8626 del 7/5/2020 Pubblico impiego – personale infermieristico – attività di vestizione - diritto alla retribuzione per il c.d. tempo tuta - rigetto del ricorso Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale La suprema corte rigetta il ricorso proposto dalla ASL avverso la sentenza della Corte territoriale che ha accolto il gravame proposto da infermieri dipendenti della suddetta Azienda in ordine al riconoscimento del diritto al pagamento della retribuzione per il tempo impiegato per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro. La Corte territoriale infatti era pervenuta alla decisione uniformandosi alla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza e, appunto, di igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell'AUSL. E’, pertanto infondata l’eccepita violazione e/o erronea applicazione della normativa anche contrattuale in materia di lavoro straordinario nel pubblico impiego e si assume che le attività aggiuntive, riconosciute tra quelle retribuibili dalla sentenza impugnata, avrebbero dovuto essere qualificate come lavoro straordinario, in quanto eccedenti l'orario ordinario come previsto dal contratto collettivo; e che, comunque, la gestione del lavoro straordinario nel pubblico impiego è soggetta alla necessità di una specifica autorizzazione. L'orientamento giurisprudenziale di legittimità "è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016...)” Vai al documento
Corte dei conti
Sezione terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
sentenza n. 70/2020
Enti locali – Demansionamento - Danno erariale indiretto Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale I giudici contabili intervengono in relazione alla non corrispondenza qualitativa delle mansioni prestate da un dipendente a quelle proprie della declaratoria contrattuale di appartenenza, e condannano il dirigente di un Comune di danno erariale indiretto poiché: “con ingiustificabile condotta applicava la dipendente (omissis), per il periodo non breve (31 dicembre 2005 – 31 luglio 2008) in cui è stata Direttore di Settore, in mansioni di livello inferiore al suo inquadramento contrattuale, condizione che confliggeva con le norme primarie disciplinanti la prestazione lavorativa (art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e CCNL di lavoro degli Enti locali), i cui precetti, obbligano ad adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti”. Tuttavia, la Sezione ritiene, nel caso in esame, di potere ridurre l’addebito “atteso che una più adeguata attività difensiva del Comune - che in sede lavoristica mancava di produrre (Corte di Appello di Bologna n 162/2016) - poteva verosimilmente tradursi in una minore posta risarcitoria e, conseguentemente, in una più contenuta contestazione”. Vai al documento
Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia n. 157/2020 Enti locali – Danno erariale per amministratori locali e funzionari pubblici per applicazione contratti decentrati difformi a fonti contrattuali nazionali Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale I giudici contabili, preliminarmente, intervengono relativamente alla giurisdizione della magistratura contabile per i contratti collettivi decentrati integrativi, evidenziando che: “Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica per i contratti collettivi decentrati integrativi, atteso che -ai sensi dell’art. 40, comma 3 quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001- le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale. La fattispecie in esame -così come prospettata dalla Procura regionale rientra nell’ambito della responsabilità erariale da contrattazione collettiva. Tale forma di responsabilità si configura ogniqualvolta a un dipendente pubblico vengano erogate somme di denaro o accordati altri benefici patrimoniali in forza di disposizioni contrattuali contrarie a norme imperative di legge (cfr. Corte dei Conti, Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 52 del 15 dicembre 2017; Corte conti, 26 Sez. Lombardia, sent. n. 372 del 2006; Sez. Liguria, sent. n. 447 del 2007). Va da sé che la giurisdizione della Corte -con riferimento alla responsabilità erariale da contrattazione integrativa- non implica un sindacato sulle predette previsioni contrattuali se non incidenter tantum, al solo fine di cogliere profili di illiceità forieri di danno erariale, in caso di acclarata macroscopica violazione del dettato normativo o di sovrastanti fonti contrattuali nazionali da parte dei convenuti che avrebbero dovuto farne applicazione in sede di contrattazione decentrata. Pertanto, la Corte non si sostituisce né si aggiunge agli organi giurisdizionali o istituzionali preposti ex lege al sindacato o all'interpretazione autentica di clausole dei CCNL, ma si limita a verificare la corretta e ragionevole applicazione dei contratti collettivi nazionali, la cui inosservanza da parte di amministratori o funzionari pubblici può tradursi in un danno erariale devoluto alla giurisdizione contabile”. Mentre riguardo lo specifico caso in esame, i magistrati contabili condannano per danno erariale la Giunta e i componenti del Collegio dei revisori per avere previsto nel contratto integrativo il riconoscimento “dell’indennità di videoterminale” prevista come trattamento accessorio nella contrattazione integrativa successiva al 2012 evidenziando che “si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento e della contrattazione collettiva nazionale, poiché le indennità di rischio possono essere attribuite solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportino una specifica, continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. I rischi generici connessi ai contenuti tipici di un determinato profilo professionale sono già remunerati con il trattamento economico stipendiale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale”. I magistrati, inoltre evidenziano che “Il Sindaco e i componenti della Giunta comunale non possono invocare l’esimente politica, allorché autorizzano la sottoscrizione di un contratto collettivo decentrato integrativo, che preveda indennità in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale o con i vincoli di legge, poiché gli organi politici non possono prescindere dalla doverosa conoscenza del minimale e inderogabile quadro normativo di riferimento che regolamenta le materie oggetto di deliberazione”. Vai al documento
Sezione Economica
Senato della Repubblica - Servizio Studi L’epidemia Covid-19 e l’Unione europea – nota n. 44/7 Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità La Nota del Servizio studi del Senato illustra le risposte delle istituzioni dell'Unione europea (UE) all'epidemia di coronavirus attualmente in discussione, annunciate o in corso di elaborazione, con particolare riferimento alle misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e alla gestione delle frontiere. Nell'appendice finale, invece, sono elencate sinteticamente le misure già adottate dalle stesse istituzioni. Vai al documento
ILO - ADAPT
Schede tematiche sulle misure per il lavoro adottate dall’Italia durante l’emergenza da COVID-19 Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità L’Associazione per gli studi internazionali comparati sul diritto del lavoro e le relazioni industriali (ADAPT) ha curato la realizzazione di sette schede tematiche che documentano informazioni, per la condivisione a livello nazionale e internazionale, sulle misure di politica del lavoro e di sostegno alle imprese che sono state adottate durante l’emergenza da COVID-19. Il lavoro è frutto della collaborazione tra ADAPT e l’ILO l’Ufficio dell’Organizzazione internazionale del lavoro per l’Italia e San Marino. Le schede tematiche sintetizzano gli aspetti principali delle suddette misure e il contesto normativo e istituzionale che ne ha motivato la loro adozione. Vai al documento
Banca d'Italia
Bollettino economico n. 2/2020 Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di Covid-19 si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie. Nel nostro paese la diffusione dell'epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per contrastarla hanno avuto significative ripercussioni sull'attività economica. Nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta significativa. Il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella seconda parte dell'anno. L'impatto sull'occupazione dovrebbe essere attenuato dal ricorso alla cassa integrazione guadagni. Tuttavia le imprese e le famiglie affrontano questa difficile fase congiunturale con una struttura finanziaria sostanzialmente più equilibrata rispetto a quella che avevano alla vigilia della crisi del debito sovrano; la posizione debitoria del paese sull'estero è pressoché in equilibrio; le banche partono da condizioni patrimoniali e di liquidità più robuste che in passato. Il Governo ha introdotto significative misure a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui nuovi prestiti per le imprese. Le istituzioni europee hanno approvato interventi di ampliamento degli strumenti disponibili per far fronte agli effetti della pandemia. Vai al documento
ISTAT
L’occupazione nella sanità pubblica
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità Al 31 dicembre 2018, sono occupati nella sanità pubblica circa 650 mila dipendenti a tempo indeterminato, un quinto del personale stabilmente assunto nella pubblica amministrazione. A partire dal 2009 gli occupati a tempo indeterminato si sono progressivamente ridotti. Nel 2018, se ne contano circa 44 mila in meno. La contrazione del personale stabile è stata del 5,4% tra i medici (inclusi odontoiatri e veterinari). Solo un quarto delle cessazioni è stato compensato dalla crescita del lavoro flessibile (+26%). L’età media dei dipendenti a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Nazionale è pari a 52,3 anni per gli uomini e a 49,9 anni per le donne. I dirigenti – medici e non – sono quelli più anziani soprattutto tra gli uomini: il 60,4% dei dirigenti medici ha più di 55 anni e il 38% supera i 60. La retribuzione lorda annua media pro capite nel comparto della sanità risulta di quasi 83 mila euro per i medici, di 73 mila euro per i dirigenti non medici e di 31 mila euro per il personale non dirigente. Vai al documento
Corte dei conti
Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane per gli esercizi 2018-2019 – Delibera n. 7/2020 Sezione delle Autonomie Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità La Relazione è frutto dell’indagine della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che mette in luce lo stato della finanza locale di circa 5mila Amministrazioni e i risultati complessivi, provenienti dall’esame dei rendiconti finanziari riversati nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche della Ragioneria generale dello Stato, sono conformi alle attese per l’insieme di enti presi in esame (13 Città metropolitane, 79 Province e 5.494 Comuni) con riferimento al biennio 2017-2018. I Comuni che hanno registrato un disavanzo sono complessivamente in diminuzione del 10% rispetto allo scorso esercizio. Dall’analisi, si notano primi segnali di ripresa nella dinamica della spesa per gli investimenti che trovano riscontro sia negli impegni (+10%) sia nell’incremento delle somme iscritte al fondo pluriennale vincolato (+17,4%), indice dell’avvio di iniziative da realizzare nel medio-lungo periodo. Negli ultimi anni la spesa in conto capitale aveva riportato tendenze in riduzione, anche a causa della pressione esercitata dai vincoli di finanza pubblica che dal 2019 sono stati rimodulati tenendo conto degli interventi della Corte costituzionale. Vai al documento
ISTAT
Stima preliminare del PIL – I trimestre 2020 Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità Nel primo trimestre del 2020 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito del 4,7% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% in termini tendenziali. La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto in tutte le principali componenti produttive. Dal lato della domanda, vi sono ampi contributi negativi sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia della componente estera netta. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -4,9%. La stima preliminare del PIL risente degli ostacoli posti dall’emergenza sanitaria in corso alla raccolta dei dati di base, che costituiscono l’input per l’elaborazione dei conti nazionali. Sono state sviluppate azioni correttive che ne hanno contrastato gli effetti statistici e hanno permesso di elaborare e diffondere i dati relativi al primo trimestre 2020 (si veda Nota metodologica, pag. 6). Come di consueto, la stima rilasciata oggi sarà oggetto di revisione nelle prossime diffusioni, man mano che si renderanno disponibili ulteriori fonti informative. Tali revisioni potrebbero essere di entità superiore alla norma. Vai al documento
Osservatorio Internazionale
Commissione Europea
European Economic Forecast - spring 2020
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità La pandemia di coronavirus rappresenta uno shock violento per l'economia mondiale e per quella dell'UE, con conseguenze socioeconomiche molto gravi. Nonostante la risposta politica rapida e integrata, tanto a livello dell'UE quanto a livello nazionale, quest'anno l'economia dell'Unione subirà una recessione di proporzioni storiche. Secondo le previsioni economiche di primavera 2020 l'economia della zona euro subirà una contrazione record del 7¾ % nel 2020, per poi crescere del 6¼ % nel 2021; allo stesso modo l'economia dell'UE dovrebbe contrarsi del 7½ % nel 2020 e crescere del 6 % circa nel 2021. Le proiezioni di crescita per l'UE e la zona euro sono state riviste al ribasso di circa nove punti percentuali rispetto alle previsioni economiche d'autunno 2019. Vai al documento
OCSE
Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus
Crisis: Strengthening Confidence and Resilience
Segnalazione da Direzione Contrattazione 1 Il presente rapporto dell’OECD analizza l’importanza della politica fiscale per affrontare al meglio la crisi globale provocata dal COVID-19. Il report ripropone le tappe fondamentali della pandemia: alla fase iniziale, dominata dalle misure sanitarie di contenimento del virus, ha fatto seguito una fase di graduale riapertura delle attività produttive e di sostegno all’economia. Il rapporto rileva che i governi hanno preso decisioni tempestive per contenere e mitigare la diffusione del virus. Essi stanno inoltre cercando di limitare e contrastare gli impatti economici negativi della pandemia attraverso misure varie tra cui, l'aiuto alle imprese, il sostegno alle famiglie e la salvaguardia dei livelli occupazionali. La prontezza all'azione è stata necessaria e fondamentale nella prima fase, ma ora occorrono misure più ampie e più forti. Le misure di contenimento dovranno essere rimosse gradualmente tenendo sempre presente la curva dei contagi; questa riapertura scaglionata potrà, però, portare ad un recupero economico discontinuo e non uniforme. Il compito della politica fiscale è proprio quello di rafforzare l'economia laddove la ripresa sarà più lenta e debole. In questo contesto, sarà inoltre fondamentale la collaborazione tra i Paesi per coordinare le azioni di sostegno e per rafforzare la “resilienza” dell’economia agli shock futuri. Il rapporto evidenzia anche la necessità di un sostegno specifico per i Paesi in via di sviluppo. Solo un adeguato coordinamento internazionale, insieme a corrette politiche economiche e nuove regole fiscali, potrà risanare le economie più fragili. Infine, si sottolinea l’esigenza di un risanamento delle finanze pubbliche dopo che la crisi sarà stata superata. A questo fine, dovrebbero essere esplorate tutte le opzioni, mettendo in campo sia gli strumenti più tradizionali, seppure rinnovati e rivisitati, sia nuovi strumenti. In questo ambito, il rapporto sottolinea anche la necessità di proseguire negli sforzi già avviati per affrontare le sfide fiscali internazionali poste dalla digitalizzazione dell'economia. Vai al documento
EUROFOUND
Labour market change: Trends and policy approaches
towards flexibilisation
Segnalazione da Direzione Contrattazione 1 La presente relazione analizza l'andamento dell'occupazione nell'Unione Europea prendendo in considerazioni gli anni dal 2008 ad oggi. I mercati del lavoro hanno attraversato un periodo di forte cambiamento e si sono diversificati tra loro sia per quanto riguarda gli orari di lavoro, che per la natura stessa dei rapporti di lavoro. Questi cambiamenti sono stati guidati soprattutto da tendenze socioeconomiche come, ad esempio, da un'economia basata sul settore terziario in cui si producono e forniscono servizi, dal ruolo sempre più significativo delle donne nel mondo del lavoro e dagli innumerevoli sviluppi tecnologici che intaccano il mondo produttivo. La pubblicazione di Eurofound fornisce una panoramica degli sviluppi occupazionali in Europa ed evidenzia i seguenti risultati: · la ripresa del mercato del lavoro in Europa (prima del COVID-19) stava portando il tasso di occupazione europeo vicino all'obiettivo UE 2020 e cioè del 75%; · la crescita dell'occupazione è stata sensibilmente inferiore per gli impieghi meno retribuiti, mentre è stata più vigorosa per le professioni maggiormente retribuite; · il lavoro precario è in aumento; · la diversificazione dei contratti di lavoro, all’interno dell’Unione Europea, sta portando divisione e disparità tra lavoratori ben protetti e quelli con accesso limitato alla protezione sociale. Vai al documento
A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell'Aran
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