Formazione iniziale degli insegnanti


Temi dell'attività Parlamentare

[Lo schema di regolamento in materia di formazione iniziale degli insegnanti, presentato alle Camere l'8 aprile 2010, intende contemperare il rafforzamento delle conoscenze disciplinari con lo sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative. informazioni aggiornate a venerdì, 7 maggio 2010]

Lo schema di regolamento in materia di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (Atto 205) , dà seguito all’art. 2, c. 416, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007), ma in coerenza con le previsioni del piano programmatico di interventi adottato sulla base dell’art. 64 del D.L. 112 del 2008 (v. Riorganizzazione della scuola ).
La relazione introduttiva evidenzia che l’esigenza di intervenire deriva dai risultati non buoni conseguiti dalla scuola italiana, in occasione di ricerche nazionali e internazionali, per le conoscenze disciplinari, in particolare linguistiche e di scienze matematiche, fisiche e naturali. Occorre, quindi, puntare ad un rafforzamento delle conoscenze disciplinari e allo sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative, affinché l’insegnante sia capace di orientarsi a seconda delle diverse fasce di età degli studenti e possa individuare le modalità educative adatte a promuovere il successo scolastico.
L’accesso ai nuovi percorsi formativi è a numero programmato e prevede il superamento di una prova. Il numero dei posti annualmente disponibili è determinato sulla base della programmazione del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione (costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie).
Il percorso formativo per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si articola in un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, cui si accede con il diploma di istruzione secondaria di II grado. Dal secondo anno è previsto un tirocinio di 600 ore.
Esso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale del tirocinio che costituiscono esame con valore abilitante.
Il percorso formativo per insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado si articola in un corso di laurea magistrale (biennale) – o, per l’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello - e in un anno di tirocinio formativo attivo.
Il tirocinio formativo attivo(TFA) è un “corso di preparazione all’insegnamento” che sostituisce il percorso effettuato, fino all’a.a. 2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS).
Esso ha durata annuale e comprende quattro gruppi di attività: insegnamenti di scienze dell’educazione; un tirocinio di 475 ore presso le istituzioni scolastiche; insegnamenti di didattiche disciplinari; laboratori pedagogico-didattici. La gestione delle attività è affidata al consiglio del corso di tirocinio.
Il TFA, che si svolge nelle istituzioni scolastiche accreditate, si conclude con la stesura di una relazione e con l’esame finale con valore abilitante.
Per tutti i percorsi formativi si prevedono tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono presenti anche tutor organizzatori. I tutor sono docenti e dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione, si consegue solo presso le università, con la partecipazione a un corso di durata almeno annuale, a numero programmato, che deve comprendere almeno 300 ore di tirocinio. Possono partecipare solo gli insegnanti abilitati.
A conclusione, si sostiene un esame finaleche consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno.
Presso le università sono, inoltre, istituiti corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL): possono partecipare gli insegnanti abilitati per l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado che abbiano competenze linguistiche certificate di livello avanzato. I corsi durano almeno un anno e comprendono almeno 300 ore di tirocinio. A conclusione, si sostiene un esame finale e si consegue un certificato che attesta le competenze acquisite.
Per alcune situazioni è prevista una disciplina transitoria. Tra gli altri:
fino all’a.a. 2012-2013, chi è in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle SSIS consegue l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado previo svolgimento del TFA. Gli accessi sono a numero programmato;
fino all’a.a. 2011-2012, chi non è abilitato ma ha svolto, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno 360 giorni di insegnamento, è ammesso in soprannumero al TFA, sostenendo la prova di accesso. Il servizio prestato vale a coprire parte dei crediti formativi previsti;
fino all’a.a. 2011-2012, chi ha superato l’esame di ammissione alle SISS e ha poi sospeso la frequenza, è ammesso in soprannumero al TFA senza sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
Inoltre, chi è iscritto al corso di laurea in scienze della formazione primaria alla data di entrata in vigore del decreto conclude il corso di studi e consegue l’abilitazione all’insegnamento secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.
La VII Commissione ha avviato l'esame dello schema di regolamento il 6 maggio 2010 , con lo svolgimento della relazione.

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