Istruzione e formazione della Regione Lombardia
PROGETTO DI LEGGE “MISURE
PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE”
TITOLO I
Misure per il sostegno del capitale
TITOLO I
Misure per il sostegno del capitale
umano
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)
Art. 4 (Modifica dell’art. 12 della l.r. 19/2007 – Raccordi tra percorsi degli istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Gli istituti professionali statali possono offrire percorsi di istruzione e formazione professionale che consentono il conseguimento della qualifica e del diploma professionale rispettivamente al terzo e al quarto anno.”
Nota esplicativa
La disposizione tende a prevedere un ruolo degli istituti professionali anche in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
Art. 5 (Modifica della l.r. 19/2007 - Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis A partire dall’anno scolastico 2012/2013, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare personale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali.
2 ter E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola che conosca e condivida il progetto e il patto per lo sviluppo professionale, che costituiscono parte integrante del bando di concorso di ciascun istituto scolastico.
2 quater Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale”.
Nota esplicativa
La proposta consente alle scuole statali di reclutare il personale docente con un concorso di istituto che realizza l’incrocio diretto fra domanda e offerta. Si tratta di una forma di valorizzazione dell’autonomia scolastica legata al progetto didattico di ciascun istituto.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)
Art. 4 (Modifica dell’art. 12 della l.r. 19/2007 – Raccordi tra percorsi degli istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Gli istituti professionali statali possono offrire percorsi di istruzione e formazione professionale che consentono il conseguimento della qualifica e del diploma professionale rispettivamente al terzo e al quarto anno.”
Nota esplicativa
La disposizione tende a prevedere un ruolo degli istituti professionali anche in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
Art. 5 (Modifica della l.r. 19/2007 - Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis A partire dall’anno scolastico 2012/2013, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare personale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali.
2 ter E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola che conosca e condivida il progetto e il patto per lo sviluppo professionale, che costituiscono parte integrante del bando di concorso di ciascun istituto scolastico.
2 quater Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale”.
Nota esplicativa
La proposta consente alle scuole statali di reclutare il personale docente con un concorso di istituto che realizza l’incrocio diretto fra domanda e offerta. Si tratta di una forma di valorizzazione dell’autonomia scolastica legata al progetto didattico di ciascun istituto.
Commenti
Posta un commento