Guida al riscatto INPS dei periodi di aspettativa
Riscatto INPS dei periodi contributivi
di aspettativa per gravi motivi familiari: come funziona il congedo
straordinario e come presentare la domanda, anche in seguito a ricongiunzioni o
trasferimenti.
Il riscatto INPS dei periodi di aspettativa per motivi
di famiglia ai fini pensionistici offre ai lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, la possibilità di riscattarne i relativi contributi,
anche precedenti al 31 dicembre 1996 (articolo 1, comma 789 della legge
296/2006). Questo consente di raggiungere prima i requisiti per la
pensione. Per fare domanda, però, è necessario che il periodo di
aspettativa in questione sia documentato; inoltre, il lavoratore deve
poter dimostrare, sempre presentando idonea documentazione (articolo 3 del
Dm 21 Luglio 278/2000), i gravi motivi di famiglia.
Aspettativa
L’aspettativa per cui si chiede il riscatto – al di fuori di permessi
mensili riconosciuti dalla legge 104 – può durare al massimo due anni, anche
non continuativi, e deve essere motivata da gravi motivi di famiglia,
esplicitati dall’articolo 2 del decreto ministeriale 21 luglio 2000:
·
necessità derivanti dal decesso di una delle persone che
fanno parte della stessa famiglia angrafica (che risulta dallo stato di
famiglia);
·
situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della
propria famiglia nella cura o nell’assistenza di un
familiare (che fa parte dello stesso stato di famiglia);
·
situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della
malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
·
le seguenti patologie, riferite e un membro della famiglia
anagrafica: patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente
riduzione o perdita dell’autonomia personale (incluse le affezioni croniche di
natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica,
post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica), derivanti da
dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche.
Durante l’aspettativa si conserva il posto di lavoro ma
non si ha diritto alla retribuzione, né si può svolgere altro tipo
di attività lavorativa. Inoltre, non si matura anzianità di servizio né contributi utili
ai fini pensionistici se ricadono al di fuori degli eventi di
malattia, assistenza ai sensi dell’articolo 33, co. 4 della legge 104/1992 o
congedo straordinario di cui all’articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 (tutti
casi per i quali è riconosciuta la copertura figurativa a carico dello Stato).
Ricordiamo che i due anni di congedo per motivi di
famiglia sono da considerarsi all’interno dell’intera vita lavorativa, quindi
nel caso in cui il dipendente li abbia già utilizzati non può presentare nuove
domande di riscatto.
Domanda riscatto
Le domande di riscatto saranno trasmesse, per competenza,
alla gestione previdenziale presso cui è confluita la contribuzione del
lavoratore. Tutte le istruzioni operative per le domande erano state fornite
con la circolare 26 del 28 febbraio 2008. Nel caso in cui ci
sia stato trasferimento o ricongiunzione di contributi, va chiesto
alla gestione previdenziale in cui è confluita la contribuzione obbligatoria
relativa al periodo in cui è stata presa l’aspettativa (cfr.: Messaggio INPS
n.1478/2015).
La domanda si presenta alla sede INPS competente per residenza, allegando
la documentazione necessaria. L’onere di riscatto, interamente a
carico del lavoratore, è notificato dall’INPS tramite raccomandata, assieme al
provvedimento di accoglimento della domanda, contenente tutte le modalità
e i termini per il versamento, che può essere anche rateale.
Per
approfondimenti: scheda INPS
del servizio
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