Guida al riscatto INPS dei periodi di aspettativa

Riscatto INPS dei periodi contributivi di aspettativa per gravi motivi familiari: come funziona il congedo straordinario e come presentare la domanda, anche in seguito a ricongiunzioni o trasferimenti.

Il riscatto INPS dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia ai fini pensionistici offre ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la possibilità di riscattarne i relativi contributi, anche precedenti al 31 dicembre 1996 (articolo 1, comma 789 della legge 296/2006). Questo consente di raggiungere prima i requisiti per la pensione. Per fare domanda, però, è necessario che il periodo di aspettativa in questione sia documentato; inoltre, il lavoratore deve poter dimostrare, sempre presentando idonea documentazione (articolo 3 del Dm 21 Luglio 278/2000), i gravi motivi di famiglia.
Aspettativa
L’aspettativa per cui si chiede il riscatto – al di fuori di permessi mensili riconosciuti dalla legge 104 – può durare al massimo due anni, anche non continuativi, e deve essere motivata da gravi motivi di famiglia, esplicitati dall’articolo 2 del decreto ministeriale 21 luglio 2000:
·         necessità derivanti dal decesso di una delle persone che fanno parte della stessa famiglia angrafica (che risulta dallo stato di famiglia);
·         situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza di un familiare (che fa parte dello stesso stato di famiglia);
·         situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
·         le seguenti patologie, riferite e un membro della famiglia anagrafica: patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale (incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica), derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche.
Durante l’aspettativa si conserva il posto di lavoro ma non si ha diritto alla retribuzione, né si può svolgere altro tipo di attività lavorativa. Inoltre, non si matura anzianità di servizio né contributi utili ai fini pensionistici se ricadono al di fuori degli eventi di malattia, assistenza ai sensi dell’articolo 33, co. 4 della legge 104/1992 o congedo straordinario di cui all’articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 (tutti casi per i quali è riconosciuta la copertura figurativa a carico dello Stato).
Ricordiamo che i due anni di congedo per motivi di famiglia sono da considerarsi all’interno dell’intera vita lavorativa, quindi nel caso in cui il dipendente li abbia già utilizzati non può presentare nuove domande di riscatto.
Domanda riscatto
Le domande di riscatto saranno trasmesse, per competenza, alla gestione previdenziale presso cui è confluita la contribuzione del lavoratore. Tutte le istruzioni operative per le domande erano state fornite con la circolare 26 del 28 febbraio 2008. Nel caso in cui ci sia stato trasferimento o ricongiunzione di contributi, va chiesto alla gestione previdenziale in cui è confluita la contribuzione obbligatoria relativa al periodo in cui è stata presa l’aspettativa (cfr.: Messaggio INPS n.1478/2015).
La domanda si presenta alla sede INPS competente per residenza, allegando la documentazione necessaria. L’onere di riscatto, interamente a carico del lavoratore, è notificato dall’INPS tramite raccomandata, assieme al provvedimento di accoglimento della domanda, contenente tutte le modalità e i termini per il versamento, che può essere anche rateale.

Per approfondimenti: scheda INPS del servizio

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