Il nuovo sistema di Istruzione e Formazione Professionale

Accordo, in Conferenza unificata Stato-Regioni del 29 aprile 2010, tra il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

IUniScuoLa : Ecco l'avviso (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – ACCORDO IN CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 29-4-2010)
del 4 maggio 2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaDipartimento per l’IstruzioneDirezione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni


Nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010 è stato sottoscritto un Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante il primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L’Accordo disciplina, nella fase di passaggio al nuovo ordinamento, i percorsi di qualifica e di diploma professionale e contiene 21 figure professionali di durata triennale e quadriennale.
Dal prossimo anno scolastico, dunque, prende avvio - accanto al riordino della scuola secondaria superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali) – anche il sistema di istruzione e formazione professionale (percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi di durata quadriennale). I livelli essenziali delle prestazioni di tali percorsi - che rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni - sono definiti a livello nazionale.
Nell’ambito del piano di lavoro previsto dall’Accordo saranno predisposte anche le linee guida (articolo 13, comma 1-quinquies, della legge n. 40/07) per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali di Stato e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali.

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