Riforma Pensioni, anche i docenti ottengono l'anticipo della pensione

I lavoratori del comparto scuola che hanno fruito dei congedi e dei permessi nel 2011 potranno partecipare alla salvaguardia a condizione che maturino la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016.

Gli insegnanti e il personale Ata che nel 2011 hanno fruito dei congedi e/o dei permessi per assistere un familiare disabile ai sensi della legge 104/1992 potranno continuare a beneficiare delle previgenti regole pensionistiche a condizione che, secondo le vecchie regole di pensionamento, maturino i requisiti didecorrenza della prestazione entro il 6 gennaio 2016. E' quanto prevede il ddl 1558 approvato questa settimana dal Senato in via definitiva; la pubblicazione del testo in GU dovrebbe avvenire entro pochi giorni. Si tratta dell'unica misura che è passata in favore degli insegnanti e del personale Ata dopo la chiusura del governo - almeno sino ad oggi - alla soluzione della vicenda dei quota 96 della scuola.
Calcolatrice alla mano significa in pratica che chi ha raggiunto un diritto a pensione con la vecchia normativa (cioè ha perfezionato il quorum 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età ed un minimo di 35 di contributi, oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica) entro il 31 Dicembre 2014 (un anno prima rispetto al paletto del 6 gennaio 2016 perchè la vecchia normativa prevedeva l'applicazione di una finestra suppletiva annuale) potrà presentare domanda di ammissione alla salvaguardia.
Occhio poi alle scadenze per l'ammissione al beneficio. Gli insegnanti avranno 60 giorni di tempo dalla pubblicazione in GU del ddl 1558 per presentare domanda di ammissione alla salvaguardia con modalità che saranno presto rese note. Poi, verso fine Febbraio, gli interessati dovranno presentare al Miur la domanda di cessazione dal servizio subordinata all'inclusione nella graduatoria.
Se risulteranno nella graduatoria dei beneficiari (per profilo in parola ci sono 1800 posti disponibili) il collocamento in quiescenza potrà già arrivare dal prossimo 1° Settembre 2015 (a condizione però che entro tale data l'Inps avrà terminato la formazione della graduatoria). Buone notizie anche per labuonuscita: la prima tranche sarà pagata, nella maggior parte dei casi, decorsi 24 mesi dalla data di presentazione delle dimissioni senza ulteriori dilazioni.
Quota 96 della scuola -  I lavoratori del comparto scuola che non hanno fruito nel 2011 dei permessi e/ dei congedi di cui alla legge 104/92 ma che hanno maturato un diritto a pensione entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012 - sono circa 4mila in tutto e probabilmente anche meno - dovranno invece sperare che la legge di stabilità contenga una ulteriore deroga in loro favore.


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