Multiculturalismo e costituzione
Troppo concentrati sulla riforma del testo costituzionale rischiamo di non prestare la dovuta attenzione ad alcune trasformazioni sociali che possono essere indicate come i reali e più significativi punti di crisi del diritto costituzionale moderno, non soltanto nel nostro Paese. La crisi delle Costituzioni, in effetti, più che da fattori endogeni ha origine da fattori esogeni. Due in particolare. In primo luogo, il venire ad esaurirsi della tutela esclusivamente statale di diritti, provocando uno sconvolgimento rispetto alla nostra tradizione Otto e Novecentesca. In secondo luogo, parallelamente, la tutela dentro lo Stato muta, in conseguenza del cambiamento della composizione sociale. Come è spesso ricordato, viviamo oramai da tempo – e sempre più - in società dai confini porosi, votate alla contaminazione tra esperienze giuridiche, multiculturali e multietniche al proprio interno. Per ordinamenti tradizionalmente chiusi entro una dimensione nazionale, questo dato di fatto cambia la realtà, comporta una mutazione della concezione dei diritti, della loro percezione, del loro stesso formarsi. Sul piano costituzionale, in particolare, la metamorfosi dei soggetti e il modificarsi della conformazione dei diritti finisce per trasformare le condizioni stesse del patto su cui si legittima la costituzione. Non può dirsi – come erroneamente si sente ripetere – che questi fenomeni siano completamente nuovi. Anzi, semmai può rilevarsi come essi ripropongano temi dibattuti – e mai risolti - sin dall'origine del costituzionalismo modernamente inteso. Così, tanto il principio della tutela non esclusivamente statale di diritti, quanto la necessità di una garanzia a tutti i soggetti che operano entro un dato ordinamento costituzionale, in fondo, possono essere intesi solo come la riproposizione del principio universalista che fu all'origine del costituzionalismo di fine Settecento (secondo una concezione figlia della seconda scolastica spagnola collegata ai diritti umani cosmopolitici e la convinzione rivoluzionaria di diritti naturali che spettassero all'uomo in quanto tale), per poi venir dimenticato nel secolo successivo, quando la costruzione dello statualismo chiuso ottocentesco finì per sacrificare ogni apertura internazionalista. Ciò non toglie che il principio universalista abbia attraversato l'intera storia del costituzionalismo, rimanendo saldamente all'interno della sua riflessione teorica. Basta pensare alla prospettiva kantiana della pace perpetua, ovvero a quella kelseniana della civitas maxima. Se, dunque, la prospettiva universalistica rimase una costante nella riflessione teorica è anche vero che sul piano più strettamente storico (ma anche diffusamente su quello teorico) l'introversione nazionale ebbe la meglio per tutto il corso del XIX e per gran parte del XX secolo. Una torsione statualista dei diritti (e conseguentemente del costituzionalismo nazionale) che ebbe un ruolo determinante nel rendere i diritti dei cittadini non più solo diritti astratti, ma concretamente esigibili entro un contesto culturale e politico definito. Non più indeterminati diritti umani, bensì diritti soggettivi delle persone reali operanti entro un contesto storico determinato. D'altronde, il disinteresse per i diritti di chi cittadino non era poteva essere giustificata sia dall'applicazione rigorosa di un altro principio di fondo del costituzionalismo moderno, quello di autodeterminazione dei popoli, sia perchéall'interno degli Stati nazione potevano ben ritrovarsi principi che definissero uno status particolare, quello dello straniero. Questo paradigma generale di regolazione dei diritti è ora in crisi, superato dal corso della storia, che – come inizialmente si rilevava – impone la dimensione globale alla riflessione sui diritti sia intra sia infra statale... (segue)
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